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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18682/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Morrone ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/09/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza per il reato previsto dall'art. 646 c.p., contestandogli di essersi appropriato della somma di euro 9.166,00 accreditata per errore sulla sua carta Post-Pay. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 124 c.p., sostenendo la tardività della querela presentata dalla persona offesa; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 c.p. e alla valutazione delle prove a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non conforme ai parametri di cui all'art. 606 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la tempestività della querela (proposta il 21/6/2016) sulla base della deposizione della persona offesa, la quale si era resa conto dell'errore solo tra l'8 e il 9 aprile 2016 e non aveva ottenuto lo storno dall'avente ricevuto l'accredito, che risultò irreperibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché non ha confutato il percorso logico e le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre contestazioni già esaminate e ritenute infondate nei gradi precedenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione e i parametri di ammissibilità; il ricorso è stato ritenuto difforme a tali parametri perché generico e non specifico nel confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta tardività della querela; i giudici hanno ritenuto che il "dies a quo" per la proposizione della querela sia lo stesso in cui la vittima si è effettivamente resa conto del danno (tra l'8 e il 9 aprile 2016), valutazione ritenuta corretta e adeguatamente motivata.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che punisce l'appropriazione indebita: la condanna è fondata sulla valutazione che il ricorrente si sia appropriato della somma accreditata per errore con l'intento di procurarsi un ingiusto profitto, tenuto conto dell'assenza di restituzione e della irreperibilità mostrata.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina temporanea sulle modalità processuali per contraddittorio scritto.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama il principio per cui l'assenza di specificità del motivo (mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata) comporta inammissibilità; la Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata su questo punto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità (condanna alle spese e possibile somma alla Cassa delle ammende); la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000,00 in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

Massime di principio

  • La tempestività di una querela va valutata rispetto al momento in cui la persona offesa ha effettivamente avuto conoscenza del reato (dies a quo); occorrono elementi probatori che dimostrino il momento della consapevolezza.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con il percorso argomentativo della decisione impugnata: riferimenti generici a precedenti o affermazioni apodittiche sono inammissibili.
  • Quando si contestano valutazioni probatorie e di fatto, il ricorso di legittimità deve indicare in modo chiaro e motivato i vizi di diritto o le contraddizioni logiche della motivazione delle sentenze di merito; la mera riproposta dei fatti già esaminati non basta.
  • Nel caso di somme accreditate per errore, la condotta del beneficiario (mancata restituzione, atteggiamento elusivo o irreperibilità) può integrare gli elementi dell'appropriazione indebita; è utile documentare contatti con banca e tentativi di restituzione.
  • Chi impugna in cassazione deve evitare argomentazioni 'a pacchetto': ogni motivo deve contenere specificità, riferimenti puntuali alle parti della motivazione censurate e spiegare il nesso con la norma invocata.

Testo integrale

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