Cassazione Civile, Ordinanza n. 05277/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un esposto disciplinare presentato da un commercialista nei confronti di due colleghi davanti al Consiglio dell'Ordine. I due destinatari dell'esposto, nel difendersi con memorie depositate nel procedimento disciplinare, avrebbero usato espressioni ritenute diffamatorie dal proponente dell'esposto. Il giudice di pace aveva condannato ciascuno dei due convenuti al risarcimento di euro 5.000; il tribunale, in appello, aveva confermato la condanna pur correggendo la motivazione, ritenendo che le espressioni contenute negli scritti difensivi avessero inciso negativamente sulla reputazione sociale e professionale dell'attore. Con il ricorso per cassazione i due professionisti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe fondato la decisione su una ricostruzione fattuale e su un pregiudizio reputazionale non allegati e non provati, soprattutto quanto alla diffusione esterna delle memorie riservate; 2) nullità della sentenza e travisamento della prova ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse mal ricostruito sia il contenuto dell'esposto originario sia l'immagine pubblica del resistente; 3) violazione degli artt. 51 e 598 c.p., dell'art. 89 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che le loro difese in sede disciplinare fossero legittimo esercizio del diritto di difesa, proporzionato alla gravità delle accuse ricevute e quindi scriminate. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché il giudice di merito rivaluti la vicenda nel corretto contesto disciplinare e verifichi sia l'effettiva diffusione esterna delle espressioni, sia l'eventuale operatività delle scriminanti del diritto di difesa e dell'art. 598 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha cassato la sentenza del Tribunale di Parma e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati. La Corte ha censurato la decisione di merito perché aveva considerato integrata una lesione generalizzata della reputazione sociale e professionale senza un adeguato accertamento della diffusione all'esterno delle memorie difensive, e perché non aveva verificato se le espressioni contestate fossero coperte dalla scriminante del legittimo esercizio del diritto di difesa, da valutarsi nel contesto di un procedimento disciplinare a seguito di esposto del medesimo resistente.
Norme richiamate
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e come norma il cui rispetto impone di non introdurre nel decisum questioni e fatti non devoluti o non allegati dalle parti
richiamato per affermare che la decisione deve rimanere ancorata ai fatti allegati e provati nel processo
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, che non può prescindere dal materiale istruttorio acquisito
il motivo formulato come travisamento della prova è stato ritenuto inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento dei fatti
richiamato come causa di giustificazione del diritto di critica/difesa, da verificare in concreto nel contesto dell'esposto e della replica
richiamato quale speciale esimente per le offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all'autorità procedente, da valutare in relazione al procedimento disciplinare
richiamato dai ricorrenti quale norma sulle espressioni sconvenienti o offensive, in combinato con la doglianza sull'esercizio della difesa
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- In una controversia per diffamazione connessa a scritti difensivi depositati in un procedimento disciplinare, il giudice di merito deve valutare le espressioni contestate tenendo conto del contesto in cui sono state pronunciate e del ruolo processuale delle parti, senza astrarle dal procedimento nel quale sono state utilizzate.
- La configurabilità del danno da diffamazione richiede un accertamento concreto della diffusione esterna del contenuto denigratorio e del conseguente pregiudizio alla reputazione; non è sufficiente presumerlo in presenza di comunicazioni rimaste interne a un procedimento riservato, salvo allegazione e prova di una divulgazione verso l'esterno.
- La motivazione del giudice non può ampliare il tema di decisione oltre i fatti allegati e provati, né fondare il risarcimento su un pregiudizio reputazionale non dedotto o non dimostrato dalle parti.
- Chi si difende da accuse formulate in sede disciplinare può invocare la scriminante del legittimo esercizio del diritto di difesa o, ricorrendone i presupposti, l'art. 598 c.p.; il giudice deve verificare in concreto continenza, pertinenza e proporzionalità delle espressioni rispetto alla gravità delle accuse ricevute.
- Le censure di legittimità che si risolvono in una richiesta di nuovo esame delle prove o dei fatti sono inammissibili, mentre sono scrutinabili le violazioni di legge e i vizi motivazionali che evidenzino uno scostamento del decisum dal materiale allegato e provato.
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