Cassazione Penale, Ordinanza n. 23177/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p. Sosteneva che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse stato motivato in modo tautologico e senza adeguata considerazione del fatto che si trattava di un furto solo tentato, quindi con offensività non pienamente realizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il giudizio sulla particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego, valorizzando l'entità del pericolo. Ha inoltre precisato che, ai fini del parametro del danno, rileva il danno criminale e non il solo pregiudizio economico arrecato alla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il suo diniego è legittimo se sorretto da motivazione congrua riferita alle peculiarità del caso concreto.
Costituisce il parametro normativo per valutare la tenuità del fatto, imponendo di considerare modalità della condotta, gravità della colpa/dolo e entità del danno o del pericolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve compiere una valutazione globale e non atomistica della fattispecie concreta, considerando congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- La particolare tenuità del fatto non può essere esclusa o riconosciuta sulla base di un solo profilo isolato, ma richiede una ponderazione complessiva dei criteri indicati dall'art. 133, comma 1, c.p.
- Nel reato tentato, la circostanza che l'offesa non si sia pienamente consumata non impone automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità, dovendo il giudice valorizzare anche l'entità del pericolo concretamente provocato.
- Ai fini della valutazione del danno nell'art. 131-bis c.p., rileva il danno criminale e non il solo pregiudizio economico subito dalla persona offesa.
- Il ricorso per cassazione che contesti il diniego della particolare tenuità è inammissibile se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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