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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36363/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per più reati: contestano la qualificazione della detenzione di esplosivi come delitto (art. 2 L. n. 895/1967) e, soprattutto, la ritenuta ricettazione (capo 5) per mancanza di prova della provenienza delittuosa del materiale; deducono omessa o carente motivazione sulla ricostruzione della provenienza e sulla ricostruzione tecnica della micidialità degli ordigni, censurano il diniego della richiesta di patteggiamento parziale/rito abbreviato congiunto, e contestano l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi nella parte relativa alla qualificazione dell'illegale detenzione di esplosivi (capo 3) e alla coltivazione di cannabis (capo 4), confermando che quantità, qualità e modalità di custodia (ambiente angusto, accumulo, mancata precauzione) possono far assumere ai materiali pirotecnici la caratteristica di micidialità ai sensi dell'art. 2 L. n. 895/1967. Tuttavia ha ritenuto carente la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza della ricettazione (capo 5), perché mancava prova concreta della provenienza illecita del materiale e non è stato escluso che i manufatti potessero essere stati autoprodotti. Per tale motivo la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione e, conseguentemente, alla misura della pena (poiché tale reato era ritenuto il più grave della continuazione) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul capo 5. Le censure relative a recidiva e attenuanti generiche sono state assorbite in relazione all'annullamento, senza preclusione a successivo esame dopo il nuovo giudizio; per il resto le condanne (pena complessiva di anni 3 mesi 4 e euro 10.000 di multa, così come risultante dopo le riduzioni per il rito) sono confermate.

Norme richiamate

  • Legge 2 luglio 1967, n. 895, art. 2

    La Corte ha confermato che materiali pirotecnici non micidiali singolarmente possono assumere caratteristica di 'explosive/micidiali' in ragione di quantità, qualità e soprattutto delle modalità di custodia (accumulo in ambiente angusto, vicinanza a persone/abitazioni, mancanza di cautele), integrando così il delitto di illegale detenzione di esplosivi.

  • Codice penale, art. 678

    Richiamato per distinguere la semplice detenzione abusiva di materie esplodenti (contravvenzione) dall'illecita detenzione di esplosivi (delitto): la qualificazione penale dipende da potenzialità micidiale e contesto di custodia.

  • Legge n. 497 del 1974, art. 10

    Citata nelle massime giurisprudenziali richiamate per chiarire la distinzione tra materie esplodenti e esplosivi; la normativa e la giurisprudenza interpretano la nozione di 'esplosivo' anche in relazione agli effetti potenziali derivanti da quantità e condizioni di deposito.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 50925/2018; Sez. 1, n. 38064/2006)

    I precedenti affermano che l'insieme di materiali pirotecnici, per quantità e pericoli connessi alla custodia, può costituire illegale detenzione di esplosivi; tali principi sono stati applicati nel caso per giustificare la qualificazione del capo 3.

  • Giurisprudenza su patteggiamento/rito abbreviato (Sez. 6, n. 2251/2010)

    Richiamata la regola secondo cui una richiesta di rito abbreviato limitata ad alcuni reati è ammessa solo se per i rimanenti reati è stata concordata e richiesta l'applicazione della pena (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che nel caso non risultasse una richiesta contemporanea di patteggiamento parziale tale da rendere ammissibile la soluzione prospettata in ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione come 'esplosivi' non dipende solo dalla natura chimica del singolo manufatto: quantità rilevante, mescolanza di materiali, e modalità di custodia (luogo angusto, assenza di cautele, vicinanza ad abitazioni) possono elevare la pericolosità complessiva e giustificare l'applicazione dell'art. 2 L. n. 895/1967.
  • La ricettazione richiede prova della provenienza illecita del bene: la pericolosità o la mancanza di autorizzazione alla detenzione non valgono di per sé a provare che il bene derivi da un altro delitto; senza elementi sulla provenienza illecita la fattispecie di ricettazione può non reggere.
  • Quando in una serie di reati il giudice ritiene uno di essi il più grave e lo usa come parametro per la determinazione della pena (e per l'applicazione di aggravanti/recidiva), l'annullamento di quella singola qualificazione può assorbire o richiedere la revisione delle scelte sul trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Le richieste contemporanee di riti speciali (patteggiamento parziale e abbreviato per altri capi) sono ammissibili solo in determinate condizioni e con il consenso del pubblico ministero; la prassi e la Corte esigono chiarezza procedurale e motivazione documentata.
  • Per contestare legittimamente l'applicazione della recidiva o il diniego delle attenuanti generiche è necessario che il giudice di merito fornisca motivazioni specifiche e riferite agli elementi soggettivi e attitudinali del reo, non mero richiamo a precedenti astratti.

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