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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00851/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di anzianità riconosciuta a un iscritto alla Gestione commercianti. La Corte d'appello di Milano, in riforma del primo grado, aveva condannato l'INPS a corrispondere la pensione con decorrenza dal 1.7.2011 anziché dal 1.1.2012 già riconosciuto in via amministrativa, ritenendo che, ai fini del raggiungimento del coefficiente 96 richiesto dalla disciplina transitoria di cui alla l. n. 247/2007, le frazioni di anno dovessero essere computate in mesi, attribuendo 0,5 per ogni semestre. L'INPS ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, commi 1-2, l. n. 247/2007 e dell'art. 1, comma 6, lett. c), l. n. 243/2004, sostenendo che la tabella normativa non consente un computo per mesi, ma richiede il ragguaglio delle frazioni di anno in decimali di anno, con conseguente maturazione del requisito anagrafico solo il 2.7.2010 e differimento della prestazione al 1.1.2012. L'intimato è rimasto senza difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nella disciplina richiamata dalla Tabella B allegata alla l. n. 247/2007, in mancanza di un espresso riferimento ai mesi, non è consentito all'interprete valorizzare il tempo trascorso dall'ultimo compleanno computandolo in semestri o mesi. Il silenzio del legislatore va inteso nel senso che non è ammesso introdurre una modalità di calcolo più favorevole non prevista dalla norma. Ha inoltre osservato che il ragguaglio delle frazioni di anno in decimali di anno, basato sui giorni di vita e sulla divisione per 365, è una tecnica di calcolo diversa e più favorevole agli assicurati, ma non corrisponde al criterio applicato dalla corte territoriale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1-2, L. n. 247/2007

    La disciplina transitoria sulla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti va applicata secondo i requisiti espressamente indicati dalla tabella allegata, senza introdurre un computo dei mesi non previsto dal testo normativo.

  • art. 1, comma 6, lett. c), L. n. 243/2004

    È richiamato come base normativa del sistema di decorrenza e dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, ma la Corte ribadisce che il calcolo delle frazioni d'anno deve rispettare il dato testuale della disciplina applicabile.

  • art. 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Richiamato solo in via comparativa: in quella disciplina il legislatore prevede espressamente un riferimento ai mesi, a conferma che, quando intende utilizzare tale criterio, lo dice espressamente.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il rinvio della decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.

Massime di principio

  • Quando una disposizione previdenziale indica requisiti anagrafici e contributivi in termini di somma complessiva senza menzionare i mesi, l'interprete non può introdurre un criterio di calcolo semestrale o mensile non previsto dal legislatore.
  • Il silenzio legislativo va letto secondo il criterio ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit: se il legislatore vuole attribuire rilievo ai mesi, deve dirlo espressamente.
  • Il ragguaglio delle frazioni d'anno in decimali di anno mediante conteggio dei giorni costituisce un diverso metodo di calcolo e non può essere sostituito da una stima per mesi o semestri se la legge non la contempla.
  • In presenza di una disciplina speciale che fissa requisiti pensionistici tabellari, il giudice deve attenersi al dato letterale dei requisiti minimi espressamente indicati, senza ampliare in via interpretativa le modalità di maturazione del diritto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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