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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44639/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria che non aveva convalidato l'arresto operato nella flagranza del reato (artt. 56 e 624‑bis c.p.) del 16/05/2023. Il Procuratore contestava la motivazione ritenuta mancante e contraddittoria, sostenendo che si era trattato di "quasi-flagranza": gli elementi descritti dalla persona offesa (vestiario, tatuaggi) e la presenza dell'indiziato sul luogo subito dopo il fatto avrebbero costituito "cose o tracce" idonee a collegarlo all'illecito e a giustificare l'arresto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza di non convalida del G.I.P. Il giudice di legittimità ha ritenuto che: il controllo sulla convalida dell'arresto è un controllo di mera ragionevolezza (non di merito), che la nozione di "quasi-flagranza" richiede la diretta e immediata percezione, da parte di chi arresta, di cose o tracce collegabili inequivocabilmente all'indiziato; la sola corrispondenza con la descrizione resa dalla vittima (vestiti, tatuaggi) e la presenza dell'arrestato sul luogo mentre parlava con la persona offesa non erano, nel caso concreto, elementi idonei a dimostrare tale percezione autonoma. Di conseguenza l'arresto non è stato convalidato e il ricorso del Procuratore è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma richiamata per la qualificazione della condotta (circostanza relativa al reato contestato); citata nel provvedimento come riferimento al fatto-reato oggetto dell'arresto

  • art. 624‑bis cod. pen.

    Articolo del codice penale relativo al reato contestato; richiamato per descrivere la fattispecie oggetto dell'arresto

  • art. 380 cod. proc. pen.

    art. 380, comma 2, lett. e‑bis) cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di reati per cui può operare la flagranza/quasi‑flagranza; la Corte ha interpretato che la fattispecie richiede la diretta percezione, da parte degli operanti, di trace o cose collegabili all'indiziato

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Definisce la flagranza e le ipotesi di quasi‑flagranza; la Corte distingue due ipotesi (inseguimento/fuga e sorpresa con cose o tracce) e richiede, per la seconda, la percezione immediata e autonoma da parte degli agenti delle cose o tracce che colleghino l'indiziato al reato

  • art. 386 cod. proc. pen.

    art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento ai termini per la convalida dell'arresto; la Corte ricorda che il giudice deve verificarne il rispetto nell'ambito del controllo di convalida

  • art. 390 cod. proc. pen.

    art. 390, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che regola le modalità della convalida e le misure successive; utilizzata per delimitare il perimetro del controllo del giudice della convalida

  • Sezioni Unite, sent. n. 39131/2015 (Ventrice)

    Sez. U., n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice

    Precedente che ha affermato l'illegittimità dell'arresto basato unicamente su informazioni fornite dalla vittima o da terzi senza percezione autonoma da parte degli agenti; confermato come parametro interpretativo fondamentale per la nozione di quasi‑flagranza

Massime di principio

  • Il controllo del giudice di convalida è di mera ragionevolezza: verifica la legittimità e la ragionevolezza dell'arresto alla luce degli elementi a disposizione degli operanti, senza entrare nel merito della responsabilità penale.
  • La "quasi‑flagranza" comprende due ipotesi distinte: (a) fuga/inseguimento con percezione diretta del comportamento criminale; (b) sorpresa dell'autore con cose o tracce che, percepite direttamente dagli agenti, lo collegano con elevata probabilità al reato commesso "immediatamente prima". Occorre che la percezione sia autonoma degli operanti, non mera riverberazione della descrizione fornita da terzi.
  • La corrispondenza tra la descrizione fornita dalla vittima (vestiario, tatuaggi, ecc.) e l'aspetto dell'indiziato non è di per sé sufficiente a integrare la quasi‑flagranza se gli agenti non hanno percepito direttamente e immediatamente tracce o cose che colleghino l'indiziato al reato.
  • La presenza dell'indiziato sul luogo del fatto e il fatto che stesse parlando con la vittima non sostituiscono la necessità della percezione diretta di cose/tracce collegabili al reato: la contiguità temporale è necessaria ma non sufficiente senza l'elemento percettivo richiesto.
  • La polizia giudiziaria non è obbligata a una motivazione formale molto articolata nell'atto di arresto; è però necessario che dal verbale o dagli atti emergano chiaramente gli elementi che giustificano la discrezionalità dell'arresto affinché il giudice di convalida possa sindacare la ragionevolezza della decisione.

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