Sentenza n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), 10 gennaio 2023, n. 388, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti di assegnazione e inquadramento dell’appellante presso il Ministero della cultura, all’esito della redistribuzione del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava gli atti con cui, dopo lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l’assegnazione iniziale all’Arma dei Carabinieri, era stato destinato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto prioritariamente esperire un tentativo di ricollocazione all’interno del comparto sicurezza e difesa. Deduceva la violazione dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177 del 2016, eccesso di potere, illogicità manifesta e violazione degli artt. 2, comma 1, 4 e 35, comma 2, Cost., evidenziando la perdita delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria conseguente all’assegnazione a un’amministrazione civile. In appello produceva inoltre documentazione acquisita tramite accesso, sostenendo che una riunione con le organizzazioni sindacali, richiamata dal TAR per ritenere regolare la procedura, non fosse stata verbalizzata. Le amministrazioni appellate riproponevano le eccezioni di tardività rispetto agli atti presupposti e di inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo infondato il motivo principale e assorbendo le eccezioni preliminari di rito. L’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177 del 2016, nel riferirsi alle «altre forme di ricollocazione», non stabilisce alcuna priorità o limitazione a favore di soluzioni interne al comparto sicurezza e difesa. La previsione secondo cui, in caso di «mancato ulteriore assorbimento», il personale cessa di appartenere al comparto individua l’esito finale negativo del procedimento e non prescrive l’ambito nel quale debbano essere svolti i tentativi di ricollocazione. Il richiamo all’art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 conferma che la disposizione disciplina le conseguenze della mancata ricollocazione sullo status giuridico del personale, senza imporre una gerarchia tra le diverse soluzioni. Inoltre, il richiamo all’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 dimostra che il legislatore ha espressamente contemplato come fisiologica la mobilità verso amministrazioni appartenenti a un comparto diverso. Non rilevano quindi né l’eventuale significato della scelta di non transitare nell’Arma dei Carabinieri né le contestazioni sulle consultazioni sindacali. Queste ultime, comunque, sono state dedotte per la prima volta in appello sulla base di documentazione nuova e sono state ritenute inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12, comma 6, d.lgs. n. 177/2016
«altre forme di ricollocazione»; «il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa»
La disposizione non impone una priorità per le ricollocazioni interne al comparto sicurezza e difesa; disciplina una sequenza procedimentale e le conseguenze della mancata o diversa ricollocazione, consentendo anche l’assegnazione a un’amministrazione appartenente a un comparto diverso.
art. 33, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
«dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale»
Il richiamo all’istituto della disponibilità presuppone il fallimento delle possibili soluzioni di ricollocazione e conferma che la cessazione dal comparto è una conseguenza dello status, non una regola sulle priorità delle ricollocazioni.
art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001
«trattamento economico previsto dall’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001»
Il richiamo al trattamento economico dei dipendenti trasferiti per mobilità verso un comparto diverso dimostra che il legislatore ha previsto come fisiologica la ricollocazione esterna al comparto di provenienza.
Le censure sulle modalità delle consultazioni sindacali, formulate per la prima volta in appello e fondate su documentazione prodotta in tale grado, sono state dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- Quando una norma prevede genericamente «altre forme di ricollocazione» senza delimitare l’ambito soggettivo o funzionale delle destinazioni, non può ricavarsi in via interpretativa una priorità per le ricollocazioni interne a uno specifico comparto pubblico.
- La previsione della cessazione dell’appartenenza a un comparto in caso di mancato ulteriore assorbimento disciplina le conseguenze sullo status giuridico del personale e non stabilisce necessariamente l’ordine o l’ambito dei tentativi di ricollocazione.
- Il richiamo normativo al trattamento economico previsto per la mobilità verso amministrazioni appartenenti a un diverso comparto conferma che la ricollocazione intercompartimentale può costituire un esito fisiologico e non meramente residuale della procedura.
- In appello sono inammissibili le censure nuove, fondate su documentazione acquisita o prodotta per la prima volta in tale grado, quando non siano riconducibili ai motivi già dedotti in primo grado.
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