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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30784/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da due fondi confinanti in Arenzano, originariamente appartenuti a danti causa comuni e regolati da un atto notarile del 1977 che prevedeva varie servitù e regole d’uso. Un proprietario, dopo aver intrapreso lavori sul proprio terreno, conveniva gli altri proprietari per far accertare che le clausole del rogito relative al punto 8) (passo/uso del campo da bocce) e al punto 9) (passo pedonale verso la cosiddetta "valletta") non avessero efficacia costitutiva di servitù, sostenendo in sostanza che non fossero mai sorte servitù prediali opponibili e che, comunque, fossero estinte per non uso o prive dei requisiti dell’art. 1027 c.c. Il Tribunale respingeva questa impostazione in primo giudizio e successivamente, in un diverso giudizio tra le stesse parti, la Corte d’appello di Genova con sentenza n. 476/2018 confermava la sussistenza delle servitù, disponendo per il punto 9) solo lo spostamento del tracciato ex art. 1068, comma 2, c.c. In questo processo il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello che aveva nuovamente dichiarato costitutive le pattuizioni del rogito, deducendo: violazione del divieto di domande nuove in appello e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte esteso indebitamente il thema decidendum anche alle pattuizioni dei punti 1)-7); vizi motivazionali e violazione degli artt. 1362, 1363 e 1027 c.c. per errata interpretazione del rogito e per insussistenza degli elementi delle servitù, soprattutto utilitas e individuazione del percorso di passaggio; violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. quanto alle spese nei vari gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse deciso solo sulle pattuizioni dei punti 8) e 9) e non anche su quelle dei punti 1)-7), sicché non vi era violazione dell’art. 345 c.p.c. né dell’art. 112 c.p.c. I motivi centrali sulla natura costitutiva delle servitù e sulla loro interpretazione sono stati dichiarati assorbiti perché nel frattempo si era formato un giudicato esterno, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, sulla stessa questione tra le medesime parti, derivante dalla precedente sentenza della Corte d’appello di Genova n. 476/2018, passata in giudicato e che aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza delle servitù dei punti 8) e 9). Per effetto del giudicato sopravvenuto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese di CTU già liquidate nei gradi di merito e le spese processuali di primo, secondo e legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande nuove in appello non è stato violato, perché la domanda di appello è stata intesa come riferita solo alle pattuizioni già controverse sui punti 8) e 9), non anche ai punti 1)-7).

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omissione di pronuncia, poiché la Corte d’appello ha deciso sul solo thema decidendum effettivamente devoluto, relativo ai punti 8) e 9).

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull’interpretazione letterale e sistematica delle pattuizioni sono state ritenute assorbite dal giudicato esterno formatosi sulla medesima questione.

  • art. 1363 c.c.

    Le censure sull’interpretazione complessiva del rogito sono state assorbite dal giudicato esterno.

  • art. 1027 c.c.

    La verifica della sussistenza degli elementi della servitù è stata resa inutilizzabile dalla formazione del giudicato esterno sulla natura costitutiva delle pattuizioni impugnate.

  • art. 1068, comma 2, c.c.

    La precedente sentenza passata in giudicato aveva legittimato lo spostamento del percorso della servitù di passaggio su un tracciato meno gravoso per il fondo servente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le doglianze sulle spese sono state assorbite dall’accertato giudicato esterno e dalla conseguente inammissibilità della riproposizione dell’actio negatoria servitutis.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la precedente sentenza era passata in giudicato per decorso del termine lungo d’impugnazione nella formulazione applicabile ratione temporis.

  • art. 382 c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è stata disposta perché il processo non poteva essere proseguito a causa del sopravvenuto giudicato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    È evocato per giustificare la produzione in cassazione del documento relativo al giudicato esterno, in quanto attinente all’ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata è rilevabile d’ufficio e può condurre alla cassazione senza rinvio quando renda improseguibile il processo.
  • Il giudicato esterno, quale fatto normativo, vincola il giudice anche oltre i limiti delle deduzioni delle parti e impedisce il riesame della stessa questione tra le medesime parti, ancorché il secondo giudizio abbia un diverso petitum o una diversa finalità.
  • Quando il giudice di merito devoluto dalla domanda di appello è chiaramente individuabile dal contenuto del provvedimento impugnato, non sussiste violazione del divieto di domande nuove né dell’art. 112 c.p.c. se la decisione riguarda solo il thema decidendum effettivamente contestato.
  • Se una precedente decisione tra le stesse parti ha accertato, anche implicitamente, la natura e l’efficacia di un diritto reale, tale accertamento preclude la riproposizione di una actio negatoria sul medesimo rapporto giuridico.
  • L’effetto del giudicato sopravvenuto assorbe le censure di merito sull’interpretazione del titolo e sulla sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto, rendendo irrilevante il riesame delle doglianze istruttorie o motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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