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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28722/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come uso personale di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello e si limitava a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già respinte, senza una critica specifica alle ragioni del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione evocata dal ricorrente per sostenere che la condotta dovesse essere qualificata diversamente; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma si limita a rilevare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione d'appello.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale richiamata come parametro della contestazione, ma non oggetto di esame nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata, confrontandosi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già prospettate in appello e già disattese, senza indicare errori logici o giuridici della decisione di secondo grado.
  • La mera allegazione di carenza o illogicità della motivazione, se non accompagnata da un reale confronto con gli argomenti del giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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