Cassazione Penale, Ordinanza n. 35934/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 22 settembre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per bancarotta fraudolenta documentale e per omessa presentazione al curatore fallimentare per rendere interrogatorio. Quanto al capo documentale, le scritture contabili, che erano state consegnate all'imputato, non furono restituite agli organi fallimentari: la Corte territoriale ha ritenuto che fossero state sottratte, occultate o distrutte e ha desunto il dolo specifico anche dall'irreperibilità dell'imputato per gli organi fallimentari e dal rilevante passivo, comprensivo di 1.200.000 euro di debiti verso l'erario e di un debito verso il fornitore che aveva avviato la procedura concorsuale. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l'elemento soggettivo, riproponendo le censure già svolte in appello e sostenendo, inoltre, che la condotta avrebbe dovuto essere trattata come omessa tenuta, anziché come sottrazione o occultamento. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione in bancarotta semplice documentale ex art. 217 legge fallimentare. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare, senza confrontarsi con la motivazione secondo cui il passivo non consentiva di presumere un danno di dimensioni assai modeste. Con il quarto ha contestato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, negando la reiterazione della recidiva; tale censura era nuova, non essendo stata proposta in appello. La sentenza impugnata aveva altresì confermato la responsabilità per l'omessa presentazione al curatore, ma il testo non riferisce motivi di ricorso specificamente diretti contro quel capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva in modo non specifico le censure d'appello, nonché manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva ravvisato la sottrazione, l'occultamento o la distruzione di scritture già consegnate all'imputato e aveva motivato il dolo specifico considerando, oltre alla mancata consegna, l'irreperibilità e il rilevante passivo. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la corretta motivazione sullo scopo di pregiudicare i creditori escludeva la riqualificazione in bancarotta semplice. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico perché non si confrontava con la parte della motivazione relativa all'impossibilità di presumere un danno di dimensioni assai modeste. Il quarto è stato ritenuto manifestamente infondato e, quanto alla contestazione della reiterazione della recidiva, inedito: il ricorrente non aveva dedotto la censura in appello né contestato specificamente il riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.
La disposizione comprende anche l'omessa istituzione della contabilità, ma l'integrazione della bancarotta fraudolenta documentale richiede l'accertamento dello scopo di recare pregiudizio ai creditori.
dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale.
L'omessa tenuta della contabilità ricade nella bancarotta semplice documentale quando non sia provato lo scopo di pregiudicare i creditori; se tale finalità è accertata, la condotta integra bancarotta fraudolenta documentale.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Con tale valutazione - non manifestamente illogica - non si confronta il ricorrente, cosicché la doglianza è generica;
La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante è aspecifica se non si confronta con la motivazione che esclude la possibilità di presumere, in base al passivo, un danno di dimensioni assai modeste.
la preclusione di cui all'art. art. 69, quarto comma, cod. pen. che impone l'esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in vista della contestata recidiva specifica
La disposizione preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in presenza della recidiva qualificata indicata dalla Corte.
a ben vedere la recidiva contestata era quella di je_cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. (specifica, reiterata e infraquinquennale) per cui corretto è il richiamo all'art. 69, quarto comma, cod. pen.
La recidiva contestata era specifica, reiterata e infraquinquennale; tale qualificazione giustificava il richiamo alla preclusione prevista dall'art. 69, comma 4, c.p.
A riguardo va evidenziato che il motivo è inedito, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
È inammissibile la censura nuova proposta per la prima volta in cassazione; se si assume che il riepilogo dei motivi d'appello nella sentenza impugnata sia incompleto o inesatto, tale errore deve essere contestato specificamente nel ricorso.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
La declaratoria d'inammissibilità comporta, secondo la statuizione finale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che si limita a riproporre le argomentazioni già svolte in appello e disattese, senza formulare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- L'omessa istituzione o tenuta della contabilità può integrare bancarotta fraudolenta documentale quando sia accertato che l'omissione è finalizzata a pregiudicare i creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali; in assenza di tale finalità, la condotta va distinta dalla bancarotta semplice documentale.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale, la finalità di pregiudicare i creditori può essere desunta dalla ricostruzione complessiva della vicenda. L'irreperibilità dell'amministratore può concorrere a tale inferenza se accompagnata da ulteriori indici di fraudolenza, quali un passivo rilevante.
- La richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare è aspecifica quando non si confronta con la motivazione della decisione che esclude la possibilità di presumere un danno di dimensioni assai modeste.
- La censura non proposta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; se il ricorrente ritiene inesatto o incompleto il riepilogo dei motivi d'appello riportato nella sentenza, deve contestarlo specificamente.
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