Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15117/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero censura la sentenza di assoluzione per violazione di legge in relazione agli artt. 515 e 517-bis c.p.: il ricorrente sostiene che la previsione dell'aggravante ex art. 517-bis, finalizzata a rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protette, dimostrerebbe la prevalenza della tutela penale sulle sanzioni amministrative in materia di frodi DOP e che, perciò, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come reato di frode in commercio aggravata piuttosto che come illecito amministrativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i fatti accertati (disinfestazioni nei locali di stagionatura eseguite senza adeguate protezioni e possibile esposizione dei prosciutti agli insetticidi) erano di natura materiale ma non è stata dimostrata alcuna contaminazione effettiva né alcuna violazione del disciplinare di produzione della D.O.P. "Prosciutto di San Daniele"; pertanto non ricorrono gli estremi del delitto di frode in commercio (art. 515 c.p.) né delle fattispecie più gravi poste a tutela della salute (es. art. 440 c.p.). Sulla base dell'accertamento fattuale, il fatto è ricondotto all'illecito amministrativo previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193/2007 (sanzione amministrativa per violazione dei requisiti d'igiene di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004). La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 517-bis c.p. costituisce una circostanza aggravante applicabile alle fattispecie degli artt. 515, 516 e 517 c.p., e non una norma che opera automaticamente a favore della qualificazione penale quando manchi la prova degli elementi costitutivi del reato.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    "chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita"

    La norma tutela la lealtà negli scambi commerciali; per integrare il reato è necessario che il bene consegnato diverga per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto dichiarato o pattuito.

  • art. 517-bis cod. pen.

    "circostanza aggravante che, per espressa previsione del comma 1, può accedere ai delitti di cui agli artt. 515, 516 e 517 cod. pen."

    È una circostanza aggravante applicabile ai delitti predetti, non una fattispecie autonoma e non modifica i presupposti di configurabilità del reato di frode in commercio.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193/2007

    "salvo che il fatto costituisca reato" (punisce con sanzione amministrativa l'operatore che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II del Reg. CE n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. CE n. 853/2004)

    Sanziona amministrativamente le violazioni dei requisiti igienico-sanitari sui prodotti alimentari quando i fatti non raggiungono la gravità o gli elementi del reato penale.

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

    "In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni"

    Fornisce obblighi cautelari di igiene durante tutte le fasi alimentari; la violazione di queste disposizioni può fondare sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 193/2007.

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

    Stabilisce requisiti specifici per i prodotti di origine animale; è richiamato insieme al Reg. 852/2004 per definire i requisiti che, se violati, comportano sanzioni amministrative.

  • art. 440 cod. pen.

    Norma penale a tutela della salute pubblica: configura reato quando l'adulterazione o la contraffazione delle sostanze alimentari è concretamente pericolosa per la salute; richiede prova di pericolo reale per la salute.

  • Legge 30 ottobre 1962, n. 283 (art. 5 e altre disposizioni)

    Prevede fattispecie contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza alimentare che puniscono condotte prodromiche a rischio per la salute (es. cariche microbiche superiori ai limiti o stati di alterazione).

  • Disciplinare di produzione "Prosciutto di San Daniele" (compreso provvedimento del 27/04/2023)

    Il rispetto del disciplinare attesta conformità di origine e modalità produttive; la sua osservanza esclude, in linea di principio, la fattispecie di frode in commercio per difformità di origine/provenienza.

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) richiede prova di una divergenza effettiva tra quanto dichiarato/pattuito e quanto consegnato (origine, provenienza, qualità o quantità); la mera esposizione del prodotto a un rischio potenziale non è sufficiente.
  • L'art. 517-bis c.p. è una circostanza aggravante applicabile alle fattispecie di frode e non trasforma automaticamente una violazione amministrativa in reato: non sostituisce né elimina gli elementi costitutivi del reato principale.
  • Quando manchi la prova di contaminazione effettiva o di alterazione incidente sulla qualità o sulla sicurezza alimentare, la fattispecie rilevante tende a essere di natura amministrativa (art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193/2007) in quanto sanziona le violazioni dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.
  • Se invece è provata una adulterazione o una contaminazione che incide sulla salute o sulla qualità (per esempio dati analitici che attestino cariche microbiche oltre i limiti o presenza di sostanze nocive), possono configurarsi reati penali diversi (es. art. 440 c.p. o, se sussistono gli elementi, art. 515 e 517-bis c.p.).
  • In caso di dubbio tra qualificazione penale e amministrativa opera il principio "salvo che il fatto costituisca reato": occorre valutare fattualmente se sono presenti gli elementi tipici del reato; in assenza di tali elementi prevale la sanzione amministrativa.
  • Per gli operatori del settore alimentare la regola pratica è adottare procedure e protezioni che evitino qualsiasi rischio di contaminazione; il rispetto documentato del disciplinare DOP e delle norme igieniche europee riduce il rischio di responsabilità penale, ma non elimina l'obbligo di conformità agli standard di igiene.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.