Cassazione Civile, Ordinanza n. 21403/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dalla Prefettura alla domanda di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presentata da un soggetto che aveva ottenuto dal Tribunale penale la condanna degli autori del fatto al risarcimento dei danni. Il richiedente sosteneva di avere i requisiti per ottenere il beneficio e aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego e l'accertamento del diritto a conseguire dal Fondo il pagamento delle somme riconosciute in sede penale. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo ostative, nel caso concreto, la non estraneità del genitore del richiedente ad ambienti e rapporti delinquenziali e la sottoposizione dello stesso alla sorveglianza speciale. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame del richiedente, ritenendo che l'art. 4, comma 4-bis, l. n. 512/1999 non contemplasse tra le condizioni ostative, riferite al soggetto deceduto, né la non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali ex art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 302/1990, né la sorveglianza speciale di P.S. ex l. n. 1423/1956. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla disciplina del Fondo e delle misure di prevenzione, sostenendo che tali condizioni ostative dovessero invece operare anche quando i requisiti negativi riguardano il soggetto deceduto in conseguenza del reato mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 4, comma 4-bis, l. n. 512/1999 ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce presupposto costitutivo dell'accesso al Fondo e che, nell'attuale assetto normativo, anche la pregressa sorveglianza speciale di P.S. assume valore ostativo, perché indice dell'assenza di tale requisito.
Norme richiamate
Il comma 4-bis, letto in coordinamento con i commi 3 e 4, estende ai casi in cui il reato abbia causato la morte del soggetto le medesime condizioni ostative all'accesso al Fondo; tra esse rientra anche la non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 302/1990
La estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è requisito costitutivo e deve essere provata dal richiedente; la sua mancanza impedisce l'accesso al Fondo.
artt. 4 e 5, l. n. 1423/1956
La pregressa sottoposizione a sorveglianza speciale di P.S. è valorizzata come indice ostativo, in quanto incompatibile con la prova della estraneità al contesto criminale richiesta per il beneficio.
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
È richiamato nella disciplina del Fondo quale parametro per individuare i reati e i procedimenti rilevanti ai fini delle cause ostative.
art. 2-ter, comma 1, lett. a), D.L. n. 151/2008
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 4 della l. n. 512/1999.
Ha modificato il comma 3 dell'art. 4 della l. n. 512/1999 aggiungendo il riferimento all'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. n. 151/2008
La Corte costituzionale è richiamata per la ratio della disciplina, volta a evitare che le risorse pubbliche siano deviate dal sostegno delle vittime della mafia e avvantaggino indirettamente i contesti criminali.
È richiamato come sistemazione complessiva della disciplina delle misure di prevenzione, con abrogazione delle previgenti leggi n. 575/1965 e n. 1423/1956.
Massime di principio
- Nel sistema del Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, la radicale estraneità del beneficiario al contesto criminale non è un requisito meramente descrittivo, ma un vero presupposto costitutivo del diritto, che il richiedente deve dimostrare in modo positivo e convincente.
- L'art. 4, comma 4-bis, l. n. 512/1999 deve essere interpretato in modo sistematico, coordinandolo con i commi 3 e 4 e con la ratio di impedire che risorse pubbliche destinate alle vittime siano indirettamente avvantaggiate da soggetti contigui alla criminalità organizzata.
- La sottoposizione, anche in epoca anteriore, a misure di prevenzione personali è elemento fortemente indicativo della mancata estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali e può quindi assumere valore ostativo all'accesso al Fondo.
- In materia di benefici pubblici connessi alla vittimizzazione da reati mafiosi, una lettura meramente letterale e restrittiva delle norme sulle cause ostative non è sufficiente quando il dato testuale, letto alla luce della finalità della disciplina, consente di ricomprendere anche situazioni non esplicitate in modo puntuale ma coerenti con il sistema.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la sussistenza dei requisiti soggettivi di meritevolezza richiesti per l'accesso al Fondo, ponendo il relativo onere probatorio a carico di chi richiede la provvidenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21261/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21270/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21271/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →