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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30902/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa contro l’allora concessionario della riscossione per il pagamento di una somma pari a Euro 72.814,59, relativa a riversamenti solo parziali di importi dovuti dagli iscritti della Cassa nell’ambito di Taranto. Il Tribunale aveva revocato il decreto; la Corte d’appello di Roma aveva accolto l’impugnazione dell’esattore. La Cassa ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) sostiene che la disciplina dell’annullamento/discarico automatico dei ruoli ex art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012 si applicherebbe solo a entrate erariali o di enti pubblici finanziati dallo Stato, non anche ai crediti di soggetti privati come le casse previdenziali; 2) deduce l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 38, 41, 42 e 117 Cost. e dell’art. 1 Prot. add. CEDU, assumendo che si tratterebbe di un prelievo forzoso senza indennizzo e lesivo dell’equilibrio finanziario dell’ente; 3) prospetta violazione dell’art. 107 TFUE, qualificando la misura come aiuto di Stato a favore dell’agente della riscossione; 4) lamenta che la Corte d’appello avrebbe escluso, anche solo implicitamente, la decadenza del concessionario dal diritto al discarico nonostante la mancata prova degli adempimenti di recupero, informazione e rendicontazione; 5) in subordine, contesta che la disciplina per i ruoli inferiori a Euro 2.000,00 comporterebbe non solo l’annullamento del ruolo ma anche l’estinzione del credito, con effetto espropriativo senza indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili ex art. 360-bis c.p.c. e ha respinto il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la Cassa Forense, pur privatizzata, svolge una funzione pubblica ed è legittimamente assoggettabile alla disciplina legislativa che regola e limita la riscossione tramite ruolo. Ha affermato che il discarico/annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante, ma elimina solo il titolo esecutivo costituito dal ruolo, lasciando impregiudicata la possibilità per l’ente di agire con gli ordinari strumenti di tutela. Ha escluso sia la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sia quella della pretesa violazione del diritto UE, osservando che non è dimostrato alcun vantaggio economico selettivo idoneo a configurare un aiuto di Stato. Ha inoltre respinto la censura sulla decadenza dal discarico, rilevando che la Corte territoriale aveva affrontato la questione e che la ricorrente non aveva effettivamente aggredito la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527-529, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La disciplina del discarico/annullamento automatico dei ruoli si applica anche ai crediti della Cassa Forense; per i ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 comporta solo il venir meno del titolo esecutivo, non l’estinzione del credito.

  • art. 1, commi primo e secondo, d.m. 15 giugno 2015

    Richiamato dalla ricorrente per la diversa disciplina dei crediti inferiori e superiori a Euro 2.000,00; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva in senso estintivo del credito.

  • art. 1, commi 527 e ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Non viola i parametri costituzionali evocati; è un intervento di riorganizzazione della riscossione e di razionalizzazione dei bilanci, non un prelievo ablatorio.

  • art. 107 TFUE

    Il discarico automatico non integra un aiuto di Stato, perché non è dimostrato un vantaggio economico selettivo ottenuto a condizioni di mercato normali.

  • art. 117 Cost.

    La censura è infondata anche in riferimento all’art. 6 CEDU, perché la disciplina si inserisce in un percorso normativo già avviato e non rompe un affidamento ragionevole sull’immutabilità del quadro normativo.

  • art. 3 Cost.

    Esclusa la disparità di trattamento denunciata, in quanto la disciplina risponde a criteri ragionevoli legati alla risalenza dei ruoli e all’antieconomicità della riscossione.

  • art. 38 Cost.

    Non sussiste la lesione della funzione solidaristica dell’ente né un prelievo incompatibile con la sua autonomia finanziaria.

  • art. 41 Cost.

    La censura di compressione dell’iniziativa economica privata/organizzativa dell’ente non è stata ritenuta fondata.

  • art. 42 Cost.

    Esclusa la configurabilità di un’espropriazione senza indennizzo, poiché il credito non viene ablato ma resta azionabile con altri strumenti.

  • art. 6 CEDU

    La misura non incide irragionevolmente sulla parità delle parti in giudizio né su un affidamento meritevole di tutela rispetto all’immutabilità della disciplina.

  • art. 267, par. 3, TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la questione sull’aiuto di Stato non era decisiva o comunque non imponeva il rinvio.

  • art. 360-bis c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge denunciati nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 35, 39, 74 e ss., 82 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla decadenza e sugli obblighi dell’esattore, ma non ritenuti idonei a fondare l’accoglimento.

  • art. 19, comma 1, lett. b), e art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamati per sostenere la perdita del diritto al discarico in caso di inadempimenti dell’esattore; la Corte ne esclude l’effetto estintivo del credito e valorizza la disciplina transitoria.

  • art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU

    La ricorrente lo invoca per sostenere l’espropriazione senza indennizzo, ma la Corte esclude che la disciplina abbia natura ablativa del credito.

Massime di principio

  • La disciplina legislativa del discarico automatico dei ruoli può applicarsi anche a enti previdenziali privatizzati che svolgono una funzione pubblica e utilizzano il ruolo come strumento eccezionale di riscossione.
  • L’annullamento o discarico del ruolo incide sul titolo esecutivo, non sul diritto di credito sostanziale, che resta azionabile con gli ordinari rimedi di diritto comune.
  • L’eliminazione del credito dalle scritture contabili ha funzione meramente contabile e di veridicità del bilancio, non comporta di per sé estinzione del credito.
  • Una norma di razionalizzazione della riscossione non integra un aiuto di Stato solo perché favorisce l’agente della riscossione: occorre dimostrare un vantaggio economico selettivo non ottenibile in condizioni normali di mercato.
  • La censura di illegittimità costituzionale o eurounitaria non può fondarsi su una lettura della norma come espropriazione del credito, se la disciplina è interpretata come mero venir meno del ruolo e della sua esecutività.
  • La doglianza in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se la sentenza ha escluso un determinato presupposto normativo, non basta riproporre la sola conseguenza giuridica senza contestare quel presupposto.
  • È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il ricorso che si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato già recepito dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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