Cassazione Penale, Sentenza n. 10798/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di riesame e ha confermato il sequestro preventivo del 50% di un terreno intestato alla MAVER srl. Il ricorrente contestava la valenza indiziaria degli elementi acquisiti, sostenendo che i fratelli Mazza erano soggetti passivi/vittime del condizionamento di Giuseppe Piromalli e che non sussisterebbero elementi idonei a dimostrare il loro contributo consapevole alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Si deduceva altresì che alcune valutazioni del Tribunale avrebbero erroneamente interpretato intercettazioni e profili probatori; la difesa ha prodotto anche una perizia trascrittiva su una conversazione registrata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti (doglianze che attengono a presunti vizi della motivazione e a rivalutazioni del compendio probatorio). Ha ritenuto che il collegio del riesame avesse correttamente applicato i criteri di legge, fornendo motivazione articolata e confrontandosi con le censure difensive. Ha confermato che, per il sequestro reale, è sufficiente la sussistenza del fumus del reato e il collegamento tra il reato e il bene sottoposto a misura, senza che sia necessario raggiungere un giudizio di gravità indiziaria definitivo sui singoli soggetti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
Il reato è stato ritenuto sussistente in relazione all'asta giudiziaria il cui esito sarebbe stato condizionato da soggetti riconducibili al clan; la circostanza è considerata fumus sufficiente ai fini del sequestro preventivo del bene collegato all'illecito.
La difesa ha invocato la norma ma le censure mosse sono state considerate riconducibili a vizi di motivazione e non a concrethe violazioni di legge tali da rendere ammissibile il ricorso; quindi la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse falsa applicazione dei criteri per l'adozione di misure cautelari reali sanciti dall'art. 321, ossia il Collegio ha correttamente valutato fumus e proporzione nella motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 20393 del 22/05/2025 Rv. 288156-01
Sez. 2, Sent. n. 20393 del 22/05/2025 Rv. 288156-01
Precedente richiamato per il principio secondo cui il ricorso in Cassazione avverso misure cautelari reali non può trasformarsi in un sindacato di merito sulle valutazioni di prova e sui vizi della motivazione, se non in presenza di specifiche violazioni di legge.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso misure cautelari reali l'esame in sede di legittimità è limitato a verifiche di violazioni di legge: non è ammessa la mera rivalutazione del compendio probatorio o dei vizi di motivazione.
- Per il sequestro preventivo di beni è sufficiente l'esistenza del fumus del reato e il nesso tra reato e bene; non è necessario che sia già emerso un quadro di gravità indiziaria compiuto nei confronti di tutti i soggetti collegati al bene.
- Le eccezioni difensive fondate esclusivamente su diverse interpretazioni delle intercettazioni o su contestazioni della valutazione motivazionale del giudice di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili; è opportuno segnalare violazioni proceduralmente rilevanti o errori di diritto specifici.
- Se la difesa ritiene che trascrizioni o atti tecnici siano viziati, conviene produrre tempestivamente perizie tecniche e contestare puntualmente profili di illegittimità procedurale (es. vizi formali nell'acquisizione delle intercettazioni) invece di limitarsi a contestazioni di merito.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente; valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni che vertano principalmente sulla riconsiderazione della prova.
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