Cassazione Penale, Ordinanza n. 39907/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per omicidio stradale. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze processuali e valorizzando le conclusioni del consulente di parte in contrasto con la perizia posta a base della decisione di merito. È stata anche depositata memoria insistendo sui motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la ricostruzione della dinamica e dell'eziologia di un incidente stradale, nonché l'accertamento delle responsabilità e dell'efficienza causale delle condotte concorrenti, costituiscono apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di doppia conforme, il controllo motivazionale si misura sul complesso delle due decisioni di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato di omicidio stradale per cui vi è stata la condanna confermata nei giudizi di merito
non consente in cassazione una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo il controllo del vizio di motivazione nei limiti di legittimità
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o inesistente nei limiti del sindacato di legittimità.
- In materia di circolazione stradale, la ricostruzione della dinamica del sinistro, l'accertamento delle condotte dei conducenti e la determinazione dell'efficienza causale delle eventuali colpe concorrenti sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata.
- Quando vi è 'doppia conforme', il controllo sulla motivazione può essere apprezzato considerando unitariamente le due sentenze di merito, e l'obbligo motivazionale del giudice d'appello risulta meno stringente se il complesso delle decisioni è coerente e organico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a sostituire la valutazione del consulente di parte a quella del perito e del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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