Cassazione Civile, Ordinanza n. 29615/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 13 della L. n. 257 del 1992 per asserita esposizione qualificata ad amianto, con conseguente riliquidazione della pensione di anzianità già in godimento. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo, da un lato, maturata la prescrizione decennale con decorrenza dal pensionamento, momento in cui l'assicurato avrebbe acquisito consapevolezza dei propri diritti, e dall'altro, comunque, non provata l'esposizione qualificata richiesta dalla legge. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) erroneo computo della prescrizione, che non poteva decorrere dal pensionamento ma, in difetto di prova di una consapevolezza anteriore, solo dalla domanda amministrativa inoltrata all'INPS; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la consapevolezza dell'esposizione sarebbe sorta solo con il sequestro penale nel procedimento per danno ambientale e contestando che l'onere di provare il momento di acquisizione della consapevolezza gravasse su di lui; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la prova dell'esposizione poteva essere fornita anche mediante consulenza e che l'allegazione dei fatti e della richiesta di prestazione sarebbero stati sufficienti. L'INPS resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non attingevano l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, oltre a ritenere maturata la prescrizione, escludeva in modo autonomo e decisivo l'esistenza dei presupposti di legge per il beneficio, per difetto di prova dell'esposizione qualificata ad amianto. La Corte di merito aveva infatti valorizzato la mancanza di elementi documentali idonei, giudicato inidonei gli accertamenti svolti nel procedimento penale e affermato che il ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico. Il terzo motivo è stato ritenuto non idoneo a superare tale ratio, trattandosi di un apprezzamento di fatto non censurato nei corretti limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base del beneficio previdenziale per esposizione ad amianto e per la conseguente riliquidazione della pensione; la sua applicazione richiede la prova dell'esposizione qualificata.
È richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; se ne resta intatta anche una sola, il ricorso è inammissibile o comunque infondato perché la decisione resta sorretta da una base non censurata.
- La prova dei presupposti costitutivi del beneficio previdenziale richiesto grava sul soggetto che lo invoca; in mancanza di prova dell'esposizione qualificata richiesta dalla legge, la domanda va respinta indipendentemente dalle questioni sulla prescrizione.
- Gli accertamenti tecnici compiuti in altro procedimento possono essere valutati dal giudice, ma la loro idoneità probatoria è rimessa al prudente apprezzamento di merito; tale valutazione, se congruamente motivata, non è censurabile in cassazione come semplice dissenso sul merito.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una critica generica all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, specie quando si contesti soltanto la lettura delle risultanze istruttorie senza colpire la ratio decisiva della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29598/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29600/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →