Cassazione Civile, Ordinanza n. 23368/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva proposto reclamo contro il decreto del Tribunale che aveva rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice per difetto di legittimazione attiva del reclamante. La Corte d'appello, svolta istruttoria, ha invece accolto il reclamo e ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, ritenendo il reclamante legittimato sia come creditore in regresso per avere pagato, quale fideiussore, rate di un mutuo gravante sulla società, sia alla luce dell'esistenza di rilevanti debiti erariali e di un ulteriore ingente debito verso terzo risultante da decreti ingiuntivi esecutivi. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; dalla motivazione della Corte di cassazione emerge che in memoria il ricorrente ha sostenuto che al ricorso dovesse applicarsi il termine ordinario di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, e non il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 13, CCII per l'impugnazione della sentenza della corte d'appello. La Corte ha respinto tale tesi, richiamando il proprio precedente secondo cui il termine di trenta giorni si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, abbia dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: la sentenza impugnata era stata notificata il 18 marzo 2024 e il ricorso era stato notificato il 15 maggio 2024, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 13, CCII. Ha ritenuto infondata la deduzione del ricorrente circa l'applicabilità del termine ordinario di sessanta giorni, affermando la continuità con il precedente di legittimità che estende il termine breve anche al ricorso contro la sentenza della corte d'appello che accoglie il reclamo e apre la liquidazione giudiziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
termine perentorio di 30 giorni
Il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione si applica anche contro la sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
È il reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale; la sentenza della corte d'appello resa sul reclamo è a sua volta impugnabile in cassazione nel termine breve previsto dall'art. 51, comma 13, CCII.
Consente l'istruttoria in sede di reclamo, richiamata dalla corte d'appello per accertare i presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che definisce il reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere proposto nel termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
- Il termine breve previsto dal CCII per le impugnazioni in materia di liquidazione giudiziale prevale sul termine ordinario di sessanta giorni del processo civile comune quando la disciplina speciale regola specificamente l'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine perentorio applicabile, esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è tenuta al pagamento delle spese e, se ricorrono i presupposti normativi, all'ulteriore contributo unificato.
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