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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02571/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativo all'anno d'imposta 2006, emesso da un Comune con riferimento a un complesso immobiliare destinato all'esercizio ferroviario. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente è stato respinto: la CTR ha ritenuto che, pur non risultando la titolarità di diritti reali sugli immobili in capo alla società, l'ICI fosse comunque dovuta dai concessionari di beni demaniali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.; (2) violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che la società non era proprietaria, titolare di diritti reali né concessionaria, ma semplice comodataria delle aree, con conseguente insussistenza della soggettività passiva ICI.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi esaminati congiuntamente, qualificando la sentenza di merito come affetta da motivazione apparente: il giudice tributario aveva escluso la natura reale del rapporto tra società e immobili, ma poi aveva affermato apoditticamente l'assoggettabilità all'ICI dei concessionari delle aree demaniali senza verificare e spiegare in concreto se la società avesse effettivamente la qualità di concessionario, che costituiva il presupposto impositivo e il thema decidendum. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la natura del rapporto tra la società e gli immobili sulla base degli atti e della normativa statale e regionale applicabile, verificando se sussista o meno un diritto reale di godimento idoneo a fondare il prelievo fiscale.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza quando non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente viene dedotto come nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    La soggettività passiva ICI dipende dalla corretta qualificazione del rapporto del soggetto con l'immobile; occorre verificare se vi sia un diritto reale o una concessione rilevante ai fini impositivi.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza è un obbligo costituzionale che deve rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Anche nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso decisorio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando pur essendo graficamente esistente non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
  • In materia di ICI, la soggettività passiva non può essere affermata in astratto: il giudice deve qualificare in concreto il rapporto tra il bene e il soggetto inciso, verificando se si tratti di proprietà, diritto reale di godimento, concessione o mera detenzione senza rilevanza impositiva.
  • Quando la controversia verte sul presupposto impositivo, il giudice di merito deve esaminare e spiegare le risultanze documentali decisive; l'omissione di tale verifica integra motivazione carente o apparente.
  • La cassazione con rinvio è necessaria quando la carenza motivazionale impedisce il controllo di legittimità e richiede un nuovo esame del merito sulla base degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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