Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36365/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore per vizio di violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria maltese. Il fatto contestato riguardava il concorso nel reato continuato di acquisto e trasporto via mare di kg 10.366 di hashish a bordo dell'imbarcazione "M/Y QUEST" (bandiera olandese). Il Tribunale aveva ritenuto che, poiché Paul Attard non si trovava a bordo al momento dell'ispezione e la sua condotta era stata posta in essere dal territorio maltese, la giurisdizione spettasse a Malta. Il Procuratore ha dedotto invece che, avendo l'Autorità olandese autorizzato l'ispezione e non avendo esercitato la giurisdizione preferenziale, l'Italia potesse esercitare giurisdizione anche nei confronti dei concorrenti non presenti a bordo, ai sensi della Convenzione di Vienna e dell'art. 7, n. 5, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Catania (art. 623, lett. c), c.p.p.). La Corte ha motivato che il Tribunale ha erroneamente limitato l'effetto della autorizzazione all'ispezione (art. 17 Convenzione) considerandola operante solo per le persone fisicamente a bordo; invece la regola di giurisdizione rilevante è quella prevista dall'art. 4 della Convenzione, richiamata dall'art. 7, n. 5, cod. pen., e va valutata sul reato nella sua unitarietà: se il reato è stato accertato a bordo di una nave sulla quale lo Stato di bandiera ha autorizzato l'intervento e non ha esercitato la giurisdizione preferenziale, la giurisdizione italiana può estendersi anche ai concorrenti che hanno contribuito all'illecito dall'estero.

Norme richiamate

  • Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 (Convenzione di Vienna sulla repressione del traffico illecito di stupefacenti)

    art. 17 (autorizzazione all'abbordaggio, ispezione e adozione di provvedimenti) ; art. 4 (potere degli Stati Parte di stabilire la propria giurisdizione quando il reato sia stato commesso a bordo di una nave autorizzata ai sensi dell'art. 17)

    La Corte distingue i poteri procedurali di intervento e ispezione (art. 17) dalla materia della giurisdizione (art. 4): l'autorizzazione allo stop/ispezione consente allo Stato che interviene di acquisire elementi e, se lo Stato di bandiera non esercita la giurisdizione preferenziale, la previsione di art. 4 può legittimare l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato intervenuto anche nei confronti dei concorrenti non fisicamente a bordo

  • Legge n. 328/1990

    ratifica e resa esecutiva della Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988

    Ha dato efficacia interna alla Convenzione, rendendo applicabili in Italia le regole convenzionali richiamate dalla Corte

  • art. 7, n. 5, cod. pen.

    punito secondo la legge italiana chi commetta in territorio estero un reato per il quale le convenzioni internazionali stabiliscano l'applicazione della legge italiana

    La Corte applica questa disposizione per estendere la giurisdizione italiana ai concorrenti (anche stranieri) di reati accertati a bordo di una nave autorizzata all'ispezione quando le convenzioni consentono l'applicazione della legge italiana

  • art. 623, lett. c), cod. proc. pen.

    facoltà della Cassazione di annullare con rinvio

    Base procesuale per l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio

  • Cass. Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017 (giurisprudenza citata)

    principio sulla impugnabilità della sentenza che decide sulla giurisdizione quando si rinuncia a favore dell'autorità straniera

    Conferma la possibilità di ricorso per cassazione avverso pronunce di difetto di giurisdizione che trasferiscano il procedimento all'estero

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra i poteri di intervento operativo (autorizzazione all'abbordaggio e ispezione, art. 17 Convenzione) e la regola di giurisdizione sostanziale (art. 4 Convenzione e norme interne): l'autorizzazione all'ispezione non equivale automaticamente a rinuncia di giurisdizione per tutti i possibili responsabili
  • La giurisdizione si valuta sul reato nella sua unitarietà: in caso di concorso di più soggetti, lo Stato che, in base alla Convenzione, ha titolo ad esercitare la giurisdizione per i fatti accertati a bordo può chiamare a giudizio anche concorrenti che abbiano contribuito dall'estero
  • Se lo Stato di bandiera autorizza l'ispezione e poi non esercita la giurisdizione preferenziale, lo Stato intervenuto può esercitare la propria giurisdizione conformemente all'art. 4 della Convenzione e alle norme interne (art. 7, n. 5, cod. pen.)
  • La presenza fisica a bordo al momento dell'ispezione non è condizione necessaria per escludere la giurisdizione dello Stato che ha effettuato i controlli: rileva il contributo al reato e il nesso con il fatto-reato accertato a bordo
  • Avverso provvedimenti di difetto di giurisdizione in favore di autorità straniere è possibile il ricorso per cassazione quando dalla decisione risulti la rinuncia alla giurisdizione italiana, ed è quindi opportuno valutare la proposizione di impugnazione in tali casi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.