Cassazione Civile, Ordinanza n. 27367/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti per la realizzazione di un bagno comune addossato a una struttura portante di un edificio condominiale. Il condominio lamentava lesioni nella zona di raccordo tra vecchio e nuovo fabbricato e sulle piastrelle del bagno, chiedendo il costo per eliminarle. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato i soci della società appaltatrice cessata e il direttore dei lavori al pagamento di una somma pari al costo di ripristino, ritenendo che il vizio fosse originario dell'esecuzione e non dovuto a difetto di manutenzione successiva. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) un primo motivo relativo a plurime violazioni di norme civilistiche e processuali, poi espressamente rinunciato in memoria; 2) un secondo motivo con cui si sosteneva che l'azione di garanzia per vizi fosse decaduta e prescritta, perché la contestazione del 31.7.2002 era successiva alla fine del secondo intervento del 5.4.2000 e il secondo intervento non avrebbe comportato riconoscimento dei vizi né nuova obbligazione dell'impresa; 3) un terzo motivo con cui si contestava l'accertamento causale delle lesioni, sostenendo che esse dipendevano dai movimenti della struttura in corrispondenza del giunto tecnico e non da difetto di costruzione, e che l'impresa aveva operato solo su indicazioni del direttore dei lavori; 4) un quarto motivo con cui si censurava la ritenuta responsabilità dell'impresa nonostante la sua diligenza, accertata dalla CTU, e l'esecuzione secondo ordini del direttore dei lavori. Il condominio ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la compensazione parziale delle spese disposta in appello nonostante l'integrale accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato non esaminabile il primo motivo perché rinunciato; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che l'accertamento del riconoscimento del difetto da parte dell'impresa è valutazione di merito e che, in ogni caso, il riconoscimento del vizio in sede esecutiva può integrare una nuova obbligazione autonoma, sottratta ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1667 c.c.; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, non consentita in cassazione, oltre che, quanto al terzo motivo nella parte relativa alle istruzioni del direttore dei lavori, perché nuova. Ha poi respinto il ricorso incidentale del condominio, osservando che la compensazione delle spese era giustificata dal fatto che la domanda risarcitoria era stata accolta solo in parte e che il criterio va riferito all'esito globale della lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come norma di deduzione dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che in cassazione non possono essere prospettati come violazioni di legge censure che mirano in realtà a una rivalutazione del fatto.
richiamato nel primo motivo, poi rinunciato; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.
richiamato nel primo motivo, poi rinunciato; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.
richiamato nel primo motivo, poi rinunciato; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.
richiamato nel primo motivo, poi rinunciato; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.
richiamato nel primo motivo, poi rinunciato; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.
richiamato per la garanzia per vizi dell'opera; la Corte afferma che il riconoscimento del difetto in sede di esecuzione può dar luogo a una nuova obbligazione autonoma, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione della garanzia originaria.
richiamato nel primo motivo; nel quadro della decisione resta sullo sfondo della disciplina dei rimedi per vizi dell'appalto.
richiamato insieme all'art. 1667 c.c. quale base delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
richiamato nel quarto motivo; la Corte non entra nel merito perché la censura tende a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
richiamato nel quarto motivo; la Corte non esamina la doglianza perché diretta a contestare la valutazione delle prove.
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la Corte conferma la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite.
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la compensazione parziale è ritenuta legittima perché la domanda del condominio era stata accolta solo in parte.
richiamato per evidenziare la rinuncia al primo motivo mediante memoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio; le valutazioni di merito, specie su accertamento causale e apprezzamento delle prove, restano insindacabili se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- In tema di appalto, il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore in sede di esecuzione può configurare una nuova obbligazione autonoma di eliminazione del difetto, con conseguente irrilevanza dei termini di decadenza e prescrizione propri della garanzia originaria per vizi.
- Le contestazioni sui vizi dell'opera e sulla loro imputazione devono essere supportate da censure specifiche che investano un errore di diritto; se la doglianza mira a sostituire la propria ricostruzione tecnica a quella accolta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- La regolazione delle spese va effettuata guardando all'esito globale e unitario della lite; può quindi essere giustificata una compensazione anche se una parte abbia ottenuto un risultato favorevole in una fase del giudizio, purché la domanda complessivamente proposta sia stata accolta solo parzialmente.
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