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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38433/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona del 14/9/2023 che aveva rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Di Guglielmo, di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: la sentenza del 15.7.2015 (condanna a anni 5 e mesi 8 e euro 1.200 per i reati di cui agli artt. 648 e 629 c.p., fatti commessi in Osimo tra ottobre-novembre 2010, dicembre 2010, gennaio 2011) e la sentenza del 6.2.2014 (condanna a anni 3 e euro 600 per il reato di cui all'art. 628 c.p., fatto a Loreto il 9.12.2010). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio procedurale per nullità dell'udienza camerale tenutasi in assenza dell'interessata (sostegno con richiamo agli artt. 178 e 179 c.p.p. e all'art. 6 comma 3 CEDU), pernon avere il Tribunale disposto la traduzione né l'audizione mediante collegamento a distanza; (2) censura sostanziale sulla valutazione della continuazione (erronea applicazione degli artt. 81 comma 2 c.p. e 671 c.p.p. e illogicità della motivazione), sostenendo che gli indicatori quali contiguità spazio-temporale, omogeneità dei beni giuridici tutelati e modalità della condotta avrebbero dovuto escludere l'occasionalità delle condotte e far dichiarare la continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la detenuta aveva chiesto la traduzione in udienza e non la formale audizione ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p.; tale norma garantisce il diritto ad essere sentito (anche mediante collegamento a distanza o per il tramite del magistrato di sorveglianza) ma non la traduzione automatica in udienza se il detenuto è fuori dal circondario, dunque il giudice dell'esecuzione non ha commesso nullità. Inoltre il difensore non ha eccepito la presunta nullità in udienza. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è valutazione di merito e sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione; il Tribunale di Ancona ha motivato in modo congruo l'esclusione della continuazione evidenziando la diversa matrice e la natura estemporanea del reato commesso nel supermercato rispetto alle condotte più strutturate della prima sentenza. Si è ribadito che la sola contiguità temporale non è sufficiente a fondare la continuazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 4, c.p.p.

    Nella sentenza è stato interpretato nel senso che il detenuto fuori dal circondario ha diritto ad essere sentito se lo richiede (anche mediante collegamento a distanza o tramite magistrato di sorveglianza), ma non un diritto automatico alla traduzione in udienza; quindi il mancato trasferimento non costituisce nullità automatica quando sia stata richiesta traduzione anziché audizione

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorso come presupposto di nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta, considerata dalla difesa come connessa alla mancata partecipazione dell'imputata

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorso in tema di nullità; la Corte non ha ravvisato violazione procedurale rilevante, anche per mancata tempestiva eccezione in udienza

  • art. 6 comma 3 CEDU

    Invocato dal ricorrente come tutela del diritto alla partecipazione al processo; la Corte ha valutato che il diritto di partecipazione del detenuto è garantito dalla possibilità di essere sentito secondo art. 666 c.p.p., e non si è ravvisata una lesione che comporti annullamento dell'atto impugnato

  • art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di erronea applicazione della legge penale e di illogicità della motivazione, essendo la valutazione della continuazione questione di merito adeguatamente motivata

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Citate come norme rilevanti rispetto alla cumulazione delle pene/continuazione; la Corte ha comunque cassato le censure sull'applicazione, ritenendo congrua la valutazione del giudice di merito sulla mancanza di un disegno criminoso unitario

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sulla continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha ribadito che l'accertamento della continuazione in esecuzione richiede la verifica degli indicatori di un disegno criminoso unitario e che la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata adeguata

  • art. 648, 629 e 628 c.p.

    Norme sostanziali relative ai reati per cui la ricorrente è stata condannata: citate per delineare il contenuto delle sentenze di merito (ricettazione/appropriazione indebita ed estorsione/rapina impropria) e per evidenziare la diversità fattuale e della matrice dei reati che ha giustificato il rigetto della continuazione

Massime di principio

  • La presenza di contiguità spazio-temporale tra reati è un elemento indicativo ma non determinante: da sola non basta per riconoscere la continuazione; è necessaria una valutazione complessiva di indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione).
  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è, di regola, una valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo se la decisione manca di adeguata motivazione o è manifestamente illogica.
  • Se il detenuto si trova fuori dal circondario, la normativa (art. 666 c.p.p.) tutela il diritto ad essere sentito, anche tramite collegamento a distanza o per tramite del magistrato di sorveglianza; tuttavia la richiesta di partecipare in udienza non equivale automaticamente a una richiesta di essere sentito secondo le modalità previste dalla norma, e il giudice può non disporre la traduzione se la condizione territoriale lo impedisce o non sussistono gli estremi.
  • Le eccezioni procedurali rilevanti devono essere sollevate tempestivamente in udienza: omissioni non dedotte nel corso del procedimento possono essere considerate sanate.
  • In sede di esecuzione, come nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede una motivazione che dimostri che i reati successivi furono programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; atti estemporanei o frutto di determinazioni improvvise non integrano la continuazione.

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