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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15054/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per il reato di ricettazione (art. 648, comma 2, cod. pen.) relativa a DVD riprodotti abusivamente. Il ricorrente deduce: 1) carenza di prova della consapevolezza della provenienza illecita dei supporti e prospetta la possibilità che sia stato egli stesso a duplicarli; 2) sussistenza della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis cod. pen.; 3) omessa applicazione, in sede di appello, delle pene sostitutive previste dall'art. 20‑bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tutti i motivi. Sul primo motivo: la deduzione che l'imputato potesse essere l'autore della duplicazione è rimasta esplorativa e priva di elementi probatori, mentre incombe sul difensore l'onere di allegare fatti concreti (principio della vicinanza della prova); pertanto il motivo è inammissibile. Sul secondo motivo: la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità alla luce dei numerosi precedenti specifici dell'imputato ex art. 131‑bis, comma 4; il ricorso si è limitato a rilievi generici, senza contestare la valenza ostativa dei precedenti, risultando quindi inammissibile per carenza di specificità. Sul terzo motivo: la richiesta di pene sostitutive in appello era formulata in modo generico, senza indicazione della pena sostitutiva richiesta né del consenso dell'imputato a eventuali obblighi; secondo la giurisprudenza e le norme processuali la richiesta deve essere specifica e motivata, pertanto era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma che incrimina la ricettazione; nel caso concreto è il titolo della condanna per la riproduzione abusiva dei DVD. La Corte richiama che, se l'imputato prospetta di avere commesso il reato presupposto, occorre prova della sua estraneità o elementi concreti a sostegno di tale deduzione

  • art. 131‑bis, comma 4, cod. pen.

    «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»

    La presenza di precedenti specifici e di reati della stessa indole esclude la particolare tenuità; la Corte ha ritenuto applicabile la norma per la valutazione negativa della tenuità nel caso concreto

  • art. 20‑bis, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle pene sostitutive. La Corte osserva che l'applicazione delle pene sostitutive resta soggetta a valutazione discrezionale ancorata ai parametri di art. 133 cod. pen. e richiede una specifica e motivata richiesta in appello

  • art. 133, cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (modalità del fatto, personalità del colpevole, ecc.). La Corte ricorda che anche la sostituzione delle pene deve rispettare questi criteri e che grava sul ricorrente l'onere di precisare gli elementi utili a ottenere la sostituzione

  • art. 58, legge n. 689/1981

    Riferimento normativo sulla disciplina delle sanzioni sostitutive; la Corte sottolinea che la disciplina nuova mantiene la necessità di una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

  • art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme procedurali che impongono la specificità dei motivi di impugnazione; una richiesta generica in appello, priva di indicazione delle ragioni e degli elementi di fatto e di diritto, è originariamente inammissibile

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di cassazione il potere (anche d'ufficio) di dichiarare l'inammissibilità del motivo di impugnazione in ogni stato e grado del procedimento

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla natura eccezionale delle deroghe al principio devolutivo dell'appello; la Corte distingue la conversione della pena detentiva dalle richieste di benefici che possono essere concesse d'ufficio

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede gli oneri conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e, in applicazione della giurisprudenza, anche una somma equitativa alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione al giudizio sulla colpevolezza del ricorrente nel determinare l'inammissibilità: la Corte non ha ravvisato elementi per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa e quindi ha applicato la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Se l'imputato prospetta di aver commesso il reato presupposto, la sua tesi deve essere supportata da elementi concreti: in assenza di prova o allegazioni specifiche la deduzione resta esplorativa e non può determinare l'inammissibilità della condanna per ricettazione
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131‑bis è necessario affrontare specificamente e in modo motivato la rilevanza dei precedenti; semplici censure generiche sono inammissibili
  • La richiesta di applicazione di pene sostitutive in appello deve essere precisa e motivata: occorre indicare la pena sostitutiva richiesta, le ragioni di diritto e di fatto che la giustificano e, se necessario, il consenso dell'imputato all'eventuale esecuzione di obblighi
  • Motivi di appello formulati in modo generico o apodittico possono essere dichiarati inammissibili dalla Cassazione anche d'ufficio, con conseguente conferma della decisione impugnata
  • Grava sul difensore l'onere di allegare gli elementi di fatto più vicini alla prova (principio della 'vicinanza della prova'); la mancata allegazione di tali elementi comporta il rigetto delle censure basate su mere ipotesi
  • In caso di declaratoria di inammissibilità della cassazione si applicano le spese processuali e, se non sussiste colpa esente, può essere disposta una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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