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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27919/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per l'omicidio di un soggetto ritenuto esponente di spicco di un mandamento mafioso di Palermo, ucciso a colpi di pistola da un esecutore materiale che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe trovato appoggio logistico e partecipazione nel ricorrente e in altri familiari. Al ricorrente è stata applicata la custodia cautelare in carcere per concorso nell'omicidio e per detenzione e porto illegale dell'arma usata nel delitto. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura ritenendo gravi gli indizi sulla base di videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e della ricostruzione dei movimenti nel terreno di famiglia. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) nullità per motivazione apparente o meramente riproduttiva della richiesta del PM, lamentando anche l'omesso esame della memoria difensiva; 2) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il concorso nell'omicidio, sostenendo che la sua presenza sul luogo non provasse la partecipazione, che le intercettazioni erano state lette in modo parziale e che le immagini non consentivano le inferenze tratte dal riesame; 3) omessa motivazione sulla richiesta subordinata di riqualificazione della condotta in favoreggiamento personale; 4) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'asserita possibilità di misure meno afflittive, lamentando che il giudice avesse fondato il pericolo solo sulla gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati. Ha escluso che l'ordinanza del riesame fosse affetta da motivazione apparente o da un semplice "copia-incolla", rilevando che la motivazione era autonoma e articolata. Ha poi affermato che il giudice cautelare aveva ricostruito in modo non illogico e con adeguati riscontri la sequenza dei movimenti ripresi dalle telecamere, la presenza coordinata del ricorrente e dell'esecutore materiale nel terreno, gli spostamenti funzionali prima all'azione omicidiaria e poi all'occultamento dell'arma e del ciclomotore, nonché i dati convergenti offerti da dichiarazioni di collaboratori e da ulteriori elementi di contesto. Ha quindi ritenuto corretta la qualificazione in concorso nel reato, escludendo la riqualificazione in favoreggiamento personale perché tale fattispecie presuppone l'estraneità oggettiva e soggettiva al reato presupposto. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto generica la censura, richiamando la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista per il titolo di reato contestato e valorizzando i precedenti penali, l'inserimento in circuiti delinquenziali, le modalità del fatto e la prossimità temporale dei fatti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 292 c.p.p. come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere la nullità dell'ordinanza genetica e del provvedimento del riesame per motivazione non autonoma

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma di ricorso per cassazione richiamata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in tema di valutazione degli indizi e delle prove, ma la Corte ribadisce che in sede cautelare non si applicano i criteri pieni di precisione e concordanza richiesti per il merito

  • art. 273 c.p.p.

    norma sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte afferma che il controllo di legittimità non può sostituirsi alla ricostruzione del giudice di merito e che è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato per la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto al titolo di reato contestato

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato dalla difesa e dalla Corte in tema di esigenze cautelari e pericula libertatis

  • art. 575 c.p.

    disposizione richiamata per l'omicidio contestato nell'ipotesi accusatoria

  • art. 576 c.p.

    richiamata come aggravante/fattispecie connessa all'omicidio contestato

  • art. 378 c.p.

    la Corte ribadisce che il favoreggiamento personale è configurabile solo fuori dei casi di concorso nel reato presupposto

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione del provvedimento del riesame è viziata solo se manca una reale autonoma giustificazione sui punti decisivi; non basta la mera riproposizione di parti dell'atto del pubblico ministero se dal testo emerge un percorso argomentativo proprio e coerente.
  • L'omessa considerazione di una memoria difensiva non determina di per sé nullità dell'ordinanza, ma rileva solo se il ricorso indica specificamente in che modo tale omissione incida sulla tenuta logico-giuridica della motivazione.
  • Ai fini della misura cautelare personale, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da un insieme di dati convergenti, anche indiziari e logico-sintomatici, senza che sia necessario raggiungere i criteri di prova richiesti per il giudizio di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari non consente alla Corte di rivalutare il merito del compendio probatorio, ma solo di verificare l'assenza di violazioni di legge e la non manifesta illogicità della motivazione.
  • La qualificazione di una condotta come favoreggiamento personale è esclusa quando gli elementi valorizzati dal giudice cautelare descrivono una partecipazione, anche logistica o preparatoria, al reato presupposto; il favoreggiamento presuppone estraneità oggettiva e soggettiva al fatto principale.
  • In presenza di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, la difesa deve indicare elementi specifici idonei a vincere la presunzione; la mera allegazione astratta della possibilità di misure meno afflittive non è sufficiente.
  • La gravità delle modalità esecutive del fatto, i precedenti penali e l'inserimento in circuiti criminali possono costituire elementi idonei a sorreggere il giudizio sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

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