Cassazione Penale, Ordinanza n. 15226/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale ha applicato all'imputato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 4-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 c.p., chiedendo l'annullamento della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era proposto per un motivo non consentito, poiché, per le sentenze ex art. 444 c.p.p. emesse su istanza successiva al 3 agosto 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso per cassazione e non consente di censurare la determinazione concordata della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il motivo dedotto, relativo alla quantificazione della pena e alla pretesa violazione dell'art. 133 c.p., non è proponibile contro una sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017, perché attiene a un profilo oggetto dell'accordo tra le parti e rientra tra i motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento, cioè della sentenza pronunciata su concorde richiesta delle parti
prevede limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017 e non consente di dedurre vizi relativi alla quantificazione della pena concordata
invocato dal ricorrente per contestare la quantificazione della pena, ma ritenuto non utilmente deducibile nel caso di specie
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata ai fini della valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure che investono la pena concordata tra le parti.
- La doglianza relativa alla quantificazione della pena, quando la pena sia il frutto di accordo ex art. 444 c.p.p., non può essere veicolata come vizio di motivazione o violazione dell'art. 133 c.p. in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata senza formalità di procedura quando il difetto di ammissibilità è dirimente.
- Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Nel giudizio di legittimità occorre distinguere tra vizi effettivamente deducibili contro la sentenza di patteggiamento e censure che, incidendo sull'accordo negoziale, sono sottratte al sindacato della Corte di cassazione.
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