Cassazione Penale, Ordinanza n. 14943/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi non si misurassero con l’apparato argomentativo della sentenza di merito, sia quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’erronea affermazione di responsabilità con specifico riferimento all’elemento soggettivo del reato; dall’altro, ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e aspecifiche, perché non confrontate con la motivazione della corte d’appello, la quale aveva valorizzato la volontà dell’imputato di ostacolare l’attività degli agenti e di sottrarsi all’inseguimento, oltre a fornire una motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte richiama la necessità che, ai fini della responsabilità, siano presenti i presupposti della fattispecie, in particolare la volontà di ostacolare l’attività degli agenti e di sottrarsi all’inseguimento.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico la motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La doglianza sull’elemento soggettivo del reato non è scrutinabile in modo utile se non si misura con gli accertamenti di fatto e con la motivazione con cui il giudice di merito ha desunto la volontà dell’imputato di ostacolare l’azione degli agenti.
- La censura sul trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche, deve indicare in modo specifico gli errori logici o giuridici della motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è aspecifico.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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