Cassazione Civile, Ordinanza n. 05787/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia originava da un giudizio introdotto con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. davanti alla Corte d'appello di Roma, nel quale un avvocato chiedeva la liquidazione dei compensi professionali relativi a due procedimenti ex l. n. 89/2001 svoltisi dinanzi alla Corte d'appello di Perugia. Il convenuto contestava di avere mai conferito il mandato difensivo, dichiarando di non riconoscere le sottoscrizioni apposte in calce alle procure e chiedendo il rigetto della domanda. La Corte d'appello di Roma aveva però declinato la competenza ritenendo che tali deduzioni integrassero una domanda di accertamento negativo del credito, e quindi che la controversia dovesse essere trattata dal Tribunale di Roma. Il cliente proponeva allora regolamento di competenza con due motivi: (1) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, letto alla luce di Cass. SU n. 4485/2018, sostenendo che la contestazione del rapporto di clientela rientra nell'oggetto del giudizio e non sposta la competenza; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 214 ss. c.p.c., poiché il disconoscimento delle sottoscrizioni non poteva essere assimilato a una domanda di accertamento negativo del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo che la mera contestazione dell'esistenza del mandato professionale e il disconoscimento delle firme in calce alle procure non integrassero una domanda autonoma di accertamento negativo del credito, ma solo l'esercizio della procedura incidentale di disconoscimento della scrittura. In assenza di domande riconvenzionali, di compensazione o di accertamento pregiudiziale formulate dal convenuto, la competenza restava quindi della Corte d'appello adita ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata, dichiarato la competenza della Corte d'appello di Roma e rimesso le parti davanti a quel giudice nel termine di legge, con spese rimesse al merito.
Norme richiamate
nei procedimenti per liquidazione dei compensi dell'avvocato, la controversia resta soggetta al rito speciale anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o l'an debeatur; solo domande ulteriori del convenuto, se non eccedenti la competenza del giudice adito, seguono le regole del rito sommario o ordinario, mentre domande estranee alla competenza possono comportare lo spostamento della competenza
la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato rientra nel sistema processuale poi ricondotto all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011
il procedimento può essere introdotto anche con rito sommario, restando però soggetto alla disciplina speciale sulla competenza nei compensi professionali
si applicano solo se il convenuto introduca una domanda che, per materia o competenza, imponga lo spostamento della competenza sulla domanda principale
il disconoscimento della scrittura privata è una procedura incidentale, non una domanda di accertamento negativo del credito; la sua eventuale verificazione resta nella competenza funzionale del giudice della causa
richiamato per la memoria del controricorrente nel procedimento di regolamento di competenza
Massime di principio
- Nel giudizio per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, la contestazione da parte del cliente dell'esistenza del mandato o del rapporto professionale non trasforma di per sé il giudizio in un'azione autonoma di accertamento negativo del credito.
- Il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle procure alle liti, ove utilizzato come semplice difesa, opera come contestazione incidentale della scrittura privata e non come domanda riconvenzionale idonea a incidere sulla competenza del giudice adito.
- Solo la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale da parte del convenuto può incidere sulla struttura del giudizio; se tale domanda rientra nella competenza del giudice adito segue il rito appropriato, altrimenti possono operare gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.
- La competenza a conoscere del procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta resta funzionalmente in capo al giudice della causa, senza che il mero disconoscimento comporti di per sé lo spostamento della causa ad altro ufficio giudiziario.
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