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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47133/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la sentenza d'appello che aveva dichiarato la prescrizione del reato ma confermato la responsabilità civile del direttore del quotidiano per una "brevina" del 20/4/2009 (titolo: "Multato imprenditore edile") ritenuta diffusiva di notizie non veritiere sulle presunte irregolarità nel cantiere di Marino Bassino. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: 1) applicabilità della scriminante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) o, comunque, mancanza della colpa per omesso controllo ex art. 57 c.p., in ragione della verità putativa della notizia e dell'affidabilità della fonte; 2) eccessiva e sproporzionata liquidazione del danno (3.500 euro) per una notizia contenuta in una "brevina" con citazione parziale del nome. Il Procuratore Generale aveva chiesto annullamento con rinvio a causa della rinuncia alla prescrizione effettuata dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito: la scriminante del diritto di cronaca non è applicabile perché la notizia era essenzialmente falsa (mancava la verità del fatto nei suoi elementi essenziali) e non erano state compiute verifiche sulla fonte originaria, così da configurare omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. La Corte ha ritenuto congrua la liquidazione del danno in 3.500 euro e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione per euro 1.900. Inoltre la Corte ha chiarito che una rinuncia alla prescrizione formulata dopo la sentenza che ha già dichiarato la prescrizione è inefficace e, nella fase di legittimità, deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito, senza che ciò mutino gli esiti processuali nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 57 cod. pen.

    Disciplina la responsabilità del direttore per omesso controllo sui contenuti della testata; applicata per affermare la colpa del direttore che non ha verificato la fonte originaria né contattato gli interessati, rendendolo civilmente responsabile per diffamazione.

  • art. 51 cod. pen.

    Esimente del diritto di cronaca: riconosciuta applicabile solo se la notizia è "vera" (anche putativamente) e se sono state compiute le verifiche richieste dalla diligenza professionale; qui non è stata riconosciuta perché mancava la verità essenziale e le verifiche.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice dell'appello, quando interviene una causa estintiva, debba comunque pronunciarsi sull'azione civile; la Corte ha richiamato questo principio per valutare la responsabilità civile nonostante la prescrizione penale.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola i casi in cui il giudice possa pronunciare assoluzione perché le circostanze escludenti emergono 'ictu oculi'; la Corte ha escluso tale possibilità, ritenendo necessari accertamenti e non sussistente una evidenza immediata esimente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il direttore di una testata può essere ritenuto responsabile per diffamazione per omesso controllo (art. 57 c.p.) se non verifica adeguatamente la fonte originaria; la semplice affidabilità apparente della fonte non basta.
  • La scriminante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) opera solo se la notizia è sostanzialmente vera o putativamente vera e se il giornalista ha adempiuto al dovere di verifica; inesattezze marginali sono tollerate, ma errori sugli elementi essenziali non sono coperti.
  • La pubblicazione in forma di "brevina" o l'uso solo del nome e iniziale non escludono il danno alla reputazione, specie in contesti locali dove l'identificazione è agevole.
  • La rinuncia alla prescrizione fatta dopo che la prescrizione è già stata dichiarata in un grado non riattiva la causa estintiva e va intesa come richiesta di assoluzione nel merito; non altera l'obbligo del giudice d'appello di valutare l'azione civile (art. 578 c.p.p.).
  • Per minimizzare il rischio di responsabilità, il direttore/giornalista deve: contattare la fonte originaria e gli interessati, documentare le verifiche svolte, evitare di pubblicare notizie su sanzioni o illeciti senza conferme, e limitare la diffusione di affermazioni non verificate.

Testo integrale

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