Cassazione Penale, Sentenza n. 28321/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di spaccio di marijuana (art. 73 DPR 309/1990). I motivi di ricorso denunciavano: 1) nullità o vizio di motivazione per mancata traduzione in lingua mandinka del provvedimento custodiale e del titolo cautelare; 2) insufficiente e illogica motivazione circa l'identificazione dell'utilizzatore della utenza telefonica intercettata (scheda intestata ad altro soggetto); 3) omessa motivazione circa la prognosi che la pena finale potesse essere contenuta entro tre anni (violazione art. 275, comma 2‑bis c.p.p.); 4) carenze motivazionali sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi e l'ultimo (attualità delle esigenze cautelari e valutazione del braccialetto), ritenendo che: a) la mancata traduzione non determinava automaticamente nullità del provvedimento ove emergano elementi dai quali risulti che l'indagato ha avuto conoscenza effettiva e ha partecipato all'interrogatorio; b) l'identificazione dell'utilizzatore della scheda va valutata complessivamente e il Tribunale aveva motivato adeguatamente tramite più elementi indiziari; c) l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di una specifica occasione di reato e il Tribunale aveva dato idonea motivazione valorizzando la reiterazione, i contatti con fornitori e la capacità organizzativa. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: è stata rilevata la carenza motivazionale circa la prognosi che la pena potrebbe essere contenuta entro tre anni (art. 275, comma 2‑bis c.p.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo dell'adeguatezza della misura cautelare e la causa è stata rinviata al Tribunale per il riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quell'unico punto; il resto dell'ordinanza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale rubricata allo spaccio/traffico di sostanze stupefacenti; articola i fatti contestati (offerta/in vendita di marijuana) e costituisce il quadro edittale dal quale deriva la valutazione della pena potenziale.
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale per il riesame contro i provvedimenti cautelari; procedimento seguito per ottenere la revisione dell'ordinanza del GIP.
Riguarda l'obbligo di informazione in lingua comprensibile all'indagato; la Corte conferma che la mancata traduzione non comporta automaticamente nullità del provvedimento quando dagli atti risulti che l'indagato ha comunque avuto effettiva conoscenza/conversato e partecipato agli atti.
art. 275, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo per il giudice delle misure cautelari di valutare e motivare se la prognosi di pena finale possa essere o meno contenuta entro tre anni; la mancata motivazione su tale punto determina vizio che può portare all'annullamento limitato della misura.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Definisce il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato come presupposto per la custodia cautelare; la giurisprudenza e la Corte chiariscono che non è richiesta l'imminenza di una specifica occasione di recidiva, ma una valutazione prognostica basata su fatti, personalità e contesto.
Norma sulla disciplina delle intercettazioni e dei relativi accertamenti identificativi; la Corte osserva che la censura sulla violazione di tale norma non è ammissibile in cassazione se l'inosservanza non è sanzionata a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Previsioni sulle traduzioni post‑esecuzione del provvedimento e adempimenti a carico della cancelleria; richiamata in relazione all'obbligo di effettuare gli adempimenti successivi.
art. 272, 273, 292 cod. proc. pen.
Richiamate per la complessiva disciplina probatoria e motivazionale; la Corte valuta la corretta applicazione dei canoni logici e procedurali nella motivazione del Tribunale del riesame, rigettando le censure che chiedevano una diversa valutazione degli elementi istruttori.
Massime di principio
- La mancata traduzione immediata dell'ordinanza cautelare non determina di per sé la nullità se dagli atti emerge che l'indagato ha comunque avuto effettiva conoscenza del contenuto (es. ha partecipato all'interrogatorio e ha risposto in modo pertinente); i termini per impugnare decorrono dalla effettiva conoscenza.
- In materia di identificazione tramite intercettazioni, il giudice delle misure deve valutare complessivamente gli elementi indiziari (vocativo, timbro vocale, servizi di controllo, contesto); la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti quando la motivazione del giudice è logicamente congrua.
- Ai sensi dell'art. 275, comma 2‑bis, c.p.p., il giudice deve esprimersi specificamente sulla prognosi di pena: se non valuta e motiva se la pena potrà o meno restare entro tre anni, sussiste un vizio che può portare all'annullamento parziale della misura cautelare.
- L'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) non richiede la previsione di una specifica, imminente occasione di reato; è sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti relativi alla personalità, modalità del fatto e contesto socio‑ambientale.
- La valutazione sull'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico deve risultare motivata; tuttavia una decisione negativa sul beneficio può derivare implicitamente da motivazioni che evidenziano la possibilità che l'indagato, anche in casa, abbia continuato a detenere e cedere stupefacenti.
- In sede di impugnazione cautelare la censura che si risolve in una richiesta di rivalutazione ex novo delle prove non è ammissibile in cassazione: il controllo è limitato alla correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →