Sentenza n. 16832/2025 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale prot.-OMISSIS-del 12/08/2025 di "Revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 05.08.2025 prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “Concessione per occupazione di suolo pubblico permanente in -OMISSIS-per il collocamento di tavoli, sedie, n. 4 ombrelloni e n. 4 elementi riscaldanti per complessivi mq. 22,75 a nome della -OMISSIS- S.r.l.s.”; - della nota prot. -OMISSIS- del 06.08.2025, menzionata ma non comunicata; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca in autotutela della concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico, rilasciata il 5 agosto 2025 per l'allestimento di un dehors di 22,75 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale del 12 agosto 2025 con cui Roma Capitale aveva revocato, a pochi giorni dal rilascio, la concessione per collocare tavoli, sedie, quattro ombrelloni e quattro elementi riscaldanti a servizio dell'attività. La revoca era motivata con il sequestro preventivo, disposto tra il 2 e il 4 agosto 2025, del marciapiede antistante per occupazione abusiva. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 7 e seguenti e dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha contestato, in particolare, l'omessa partecipazione al procedimento di revoca e l'insufficienza della motivazione, considerato che il sequestro era stato disposto quando la concessione non era ancora stata rilasciata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del 12 agosto 2025. Ha rilevato che Roma Capitale ha omesso di coinvolgere la società nel procedimento di secondo grado e ha motivato la revoca facendo riferimento al solo sequestro preventivo, senza considerare le ragioni del sequestro e la peculiarità della vicenda. La società aveva presentato l'istanza di concessione il 6 marzo 2025 e, nelle more, aveva occupato il suolo con arredi; il sequestro era stato disposto proprio perché al 4 agosto mancava ancora un provvedimento comunale di assenso e l'occupazione effettiva era più ampia di quella richiesta. Il Comune aveva poi rilasciato la concessione il 5 agosto. Il sequestro, intervenuto dunque prima della concessione e motivato dalla sua mancata adozione a quel momento, non poteva da solo giustificare la successiva revoca. Il TAR ha inoltre riscontrato carenze motivazionali rispetto agli obblighi propri dell'attività di secondo grado. Resta fermo che la società dovrà attivarsi presso l'autorità penale per ottenere il dissequestro; il giudice penale aveva rigettato l'istanza di dissequestro il 12 settembre 2025, tenendo conto della revoca comunale. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
l’Amministrazione capitolina ha effettivamente violato le norme che regolano l’attività provvedimentale di secondo grado, avendo omesso di coinvolgere la ricorrente nel procedimento finalizzato alla revoca della concessione già rilasciata
Prima di revocare una concessione già rilasciata, l'amministrazione deve coinvolgere l'interessato nel procedimento, consentendogli di rappresentare gli elementi rilevanti della fattispecie.
la mera circostanza per cui, nelle more del rilascio della stessa, sia intervenuto il sequestro preventivo dell’area proprio ed esclusivamente a motivo della non ancora intervenuta adozione, all’epoca del decreto penale, del provvedimento concessorio (ciò che è ulteriormente confermato dalla motivazione del rigetto dell’istanza di dissequestro) non poteva legittimare il provvedimento di revoca qui impugnato
Il sequestro disposto prima del rilascio della concessione perché allora mancava l'assenso comunale non è, da solo, ragione sufficiente per revocare la concessione successivamente rilasciata; la revoca deve confrontarsi con le circostanze concrete e rispettare le garanzie procedimentali e motivazionali.
il ricorso, essendo palesemente fondato – come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio –, può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo averne dato avviso alle parti, quando il ricorso risulta palesemente fondato.
Massime di principio
- La revoca di una concessione già rilasciata richiede il rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale: il contraddittorio consente all'interessato di rappresentare le circostanze concrete rilevanti per la decisione.
- Un sequestro preventivo disposto perché, al momento del provvedimento penale, mancava ancora l'autorizzazione amministrativa non giustifica, di per sé, la revoca dell'autorizzazione rilasciata successivamente; l'amministrazione deve valutare le ragioni e la sequenza temporale dei fatti e motivare in modo adeguato la misura di secondo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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