Sentenza n. 16837/2025 - Roma, Sezione 1T
ricorso avverso il silenzio sulla richiesta di accesso agli atti del sig.-OMISSIS-, inviata a mezzo per in data 17.03.2025, nonché per la condanna dell'amministrazione soccombente all'esibizione e notifica del provvedimento conclusivo della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno e mancata esibizione del provvedimento conclusivo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo. La Questura aveva comunicato che il procedimento si era concluso e che l'interessato avrebbe potuto recarsi personalmente presso l'Ufficio Immigrazione per la notifica dell'atto finale. Nonostante ciò, il difensore munito di mandato non aveva ottenuto la consegna della documentazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inviata il 17 marzo 2025, chiedendo anche l'esibizione e la notifica del provvedimento conclusivo. L'Amministrazione ha richiamato il preavviso di diniego fondato sulla condanna irrevocabile del richiedente per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, nonché la necessità, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 349/1999, di consegnare il provvedimento finale personalmente all'interessato, il quale, sebbene convocato, non si era presentato. La questione centrale riguardava la possibilità di negare l'accesso in ragione della mancata notifica personale dell'atto conclusivo e della natura recettizia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato all'Amministrazione di consentire l'accesso agli atti richiesti mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha distinto l'efficacia del provvedimento conclusivo nei confronti dello straniero dal diritto di accedere agli atti del procedimento per esercitare il diritto di difesa. La necessità della notifica personale dell'atto finale non giustifica il diniego dell'accesso: al più, qualora il procedimento fosse ancora in corso, avrebbe potuto giustificare un differimento. La circostanza che l'atto dovesse essere notificato personalmente confermava, anziché escludere, l'interesse del rappresentato a conoscerne il contenuto tramite il difensore delegato. Il TAR non ha invece disposto una diversa modalità di notifica del provvedimento conclusivo, ritenendo applicabile alla mancata consegna la disciplina speciale della notifica dell'atto recettizio. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre liquidato al difensore, per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 1.454,23 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.P.R. 349/1999
La consegna del provvedimento conclusivo del procedimento di soggiorno deve avvenire a mani dell'interessato; tale esigenza incide sull'efficacia e sulla notifica dell'atto, ma non esclude il diritto di accesso agli atti del procedimento.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna irrevocabile per il reato in materia di stupefacenti è stata richiamata dall'Amministrazione quale ragione del preavviso di diniego del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno; non costituisce tuttavia un motivo ostativo all'accesso.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso agli atti del procedimento, quando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, deve essere distinto dalla questione dell'efficacia del provvedimento finale e non può essere negato per la mancata notifica personale di quest'ultimo.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali e tenuto conto dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La necessità che un provvedimento amministrativo recettizio sia notificato personalmente al destinatario incide sull'efficacia dell'atto, ma non può essere utilizzata per negare al destinatario, anche tramite un difensore munito di mandato, l'accesso agli atti del procedimento funzionale all'esercizio del diritto di difesa.
- Quando l'Amministrazione ritenga che la consegna personale dell'atto finale debba precedere la conoscenza del suo contenuto, tale circostanza può eventualmente giustificare il differimento dell'accesso, ma non il suo diniego definitivo.
- Il diritto di accesso agli atti del procedimento e la disciplina della notifica o della conoscenza legale del provvedimento conclusivo operano su piani distinti: l'accesso non sostituisce la notificazione prevista dalla legge e non determina, di per sé, la decorrenza degli effetti propri della notifica personale.
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