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Sentenza

Sentenza n. 7457/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 574/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l’accesso agli atti;

Giustizia amministrativa202503043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso contro il diniego di accesso documentale opposto dal Comune

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società appellata)

Prevale il privato

La controversia

La società, convenuta dal Comune in un giudizio civile per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da illecite condotte e violazioni contrattuali connesse alla negoziazione, stipulazione e ristrutturazione di contratti derivati, aveva chiesto l’accesso a specifici contratti, delibere, determinazioni e documenti relativi alle consulenze finanziarie e alla gestione del debito comunale. Il Comune aveva dichiarato l’istanza inammissibile per insussistenza del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, nonché perché i documenti riguardavano contratti con soggetti terzi, in parte scaduti e non più efficaci. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato deducendo: improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta sostituzione del diniego con una successiva conferma; in subordine, inammissibilità dei motivi aggiunti; violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990 per genericità delle finalità difensive e assenza di un nesso necessario tra documenti e giudizio civile; violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., per avere il TAR esaminato d’ufficio profili relativi alla riservatezza dei terzi e ai limiti dell’accesso; infine, erroneità della condanna alle spese.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la nota del 16 dicembre 2024 come atto meramente confermativo, privo di autonoma natura provvedimentale, poiché il Comune si era limitato a ribadire, senza nuova istruttoria, le motivazioni del precedente diniego. Non sussisteva quindi né la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo né l’inammissibilità dei motivi aggiunti: in applicazione del principio di unicità dell’impugnazione, il giudizio doveva essere esaminato nella sua interezza e le censure rivolte contro l’atto confermativo erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle originarie. Nel merito, la società aveva rappresentato puntualmente le finalità difensive, allegato il ricorso civile promosso dal Comune e individuato specificamente i documenti richiesti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità necessaria, in astratto, tra la documentazione concernente precedenti consulenze, contratti e strumenti di monitoraggio del debito e la difesa nel giudizio civile relativo alle operazioni in derivati. Non era consentito al Comune né al giudice compiere una valutazione preventiva sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel processo civile, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso dell’accesso, non ravvisato nella specie. L’accesso difensivo prevale ordinariamente sulle esigenze di riservatezza, salvo il necessario bilanciamento in presenza di dati sensibili o supersensibili, non sussistenti nel caso concreto. La circostanza che alcuni contratti fossero scaduti o riguardassero terzi non escludeva l’interesse all’ostensione, poiché la documentazione era utile alla ricostruzione storica dell’operatività in derivati e delle consulenze ricevute dal Comune. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità, anche fattuale, delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell’accesso documentale, applicata alla richiesta della società di ottenere specifici documenti amministrativi.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici e, di regola, prevale sulle contrapposte esigenze di riservatezza, salvo il bilanciamento richiesto dalla presenza di dati sensibili o supersensibili.

  • art. 25 l. 241/1990

    Disciplina la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il differimento dell’accesso; il diniego è stato ritenuto illegittimo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Espressione del dovere di leale collaborazione dell’amministrazione, che impone all’ente detentore di assumersi la responsabilità di dichiarare l’eventuale mancata detenzione o custodia dei documenti, una volta che il richiedente li abbia specificamente individuati.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio sull’accesso non consente al giudice una valutazione ex ante sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio cui l’accesso è strumentale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’istanza.

  • art. 35 c.p.a.

    Invocato dall’appellante in relazione alla pretesa improcedibilità del ricorso introduttivo e all’inammissibilità dei motivi aggiunti; le eccezioni sono state respinte.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Invocato dal Comune per contestare l’esame dei profili di riservatezza; il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’interpretazione della domanda e dei limiti all’accesso operata dal TAR sulla base delle questioni dedotte e degli atti di causa.

  • art. 24 Cost.

    Fondamento costituzionale dell’accesso difensivo e della sua ampia tutela, in ragione della strumentalità del diritto di accesso all’effettività della difesa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del principio di leale collaborazione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, l’interesse del richiedente deve essere valutato in termini di potenziale utilità astratta della documentazione per la tutela della propria posizione giuridica; non è richiesta una preventiva dimostrazione della concreta decisività del documento nel giudizio cui l’accesso è strumentale.
  • L’istanza di accesso difensivo deve indicare puntualmente i documenti richiesti e rappresentare in modo specifico la situazione giuridica da tutelare, allegando, quando pertinente, elementi idonei a illustrare l’oggetto e i fatti del giudizio pendente. Non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive.
  • È preclusa all’amministrazione e al giudice dell’accesso una valutazione anticipata sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive o il carattere pretestuoso e temerario dell’istanza.
  • L’accesso difensivo prevale ordinariamente sulle esigenze di riservatezza, fatta salva la necessità di un adeguato bilanciamento quando siano coinvolti dati sensibili o supersensibili. La mera riferibilità dei documenti a rapporti contrattuali con soggetti terzi non è sufficiente, di per sé, a giustificare il diniego.
  • Una risposta amministrativa che si limiti, senza nuova istruttoria, a ribadire per relationem le motivazioni di un precedente diniego ha natura meramente confermativa e non sostituisce il provvedimento originario; le impugnazioni rivolte contro i due atti possono essere esaminate unitariamente quando le censure siano sostanzialmente sovrapponibili.
  • Il fatto che i documenti richiesti riguardino contratti scaduti o non più efficaci non esclude l’interesse all’accesso quando tali documenti siano utili alla ricostruzione storica di vicende amministrative e contrattuali rilevanti per l’esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàBuona fede e correttezza della PA

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