Sentenza n. 7799/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 285/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un ordine di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario sopravvenuto aveva impugnato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo di non essere l’autore degli abusi edilizi né il destinatario dell’originario ordine di demolizione, rivolto alla madre defunta quale erede del precedente proprietario. Contestava inoltre la tardività della contestazione, assumendo l’applicabilità del termine di 90 giorni previsto dall’art. 14, comma 2, l. 689/1981. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo la sanzione di natura reale e quindi non soggetta alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative. In appello è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001: la sanzione avrebbe natura afflittiva e personale, quale strumento di coazione indiretta all’ottemperanza all’ordine demolitorio, con conseguente applicabilità dei principi della l. 689/1981 e necessità di imputare l’inottemperanza al soggetto sanzionato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Richiamando il principio enunciato dall’Adunanza plenaria con sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023, ha affermato che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è una sanzione amministrativa in senso stretto, soggetta ai principi della l. 689/1981, e viene irrogata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Essa non ha funzione ripristinatoria, ma punitiva del soggetto che non ha ottemperato all’ordine, anche in relazione ai costi dell’intervento repressivo gravanti sulla collettività. Poiché il destinatario della sanzione non aveva commesso gli abusi e non era il soggetto cui era stato rivolto l’originario ordine di demolizione, neppure l’inottemperanza poteva essergli imputata. L’ordinanza sanzionatoria è stata quindi annullata. Le spese del primo grado sono state compensate; il Comune è stato condannato a rifondere le spese dell’appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’inottemperanza all’ordine di demolizione rilevante ai fini della sanzione deve verificarsi decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione; la sanzione ha natura afflittiva e personale e non può essere imputata a chi non abbia commesso l’abuso né omesso di ottemperare a un ordine a lui rivolto.
art. 31, comma 4-ter, d.P.R. 380/2001
spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico
La destinazione dei proventi conferma il collegamento della sanzione ai costi dell’attività repressiva, senza trasformarla in una misura ripristinatoria.
l. 689/1981
La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è soggetta ai principi della disciplina generale delle sanzioni amministrative.
art. 14, comma 2, l. 689/1981
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla contestazione tardiva; la sentenza accoglie l’appello sulla carenza di imputabilità, senza decidere autonomamente tale censura.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura di sanzione amministrativa in senso stretto ed è soggetta ai principi della l. 689/1981.
- La sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è irrogata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31, comma 3, e non ha funzione ripristinatoria della legalità edilizia.
- La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha carattere personale: non può essere applicata al proprietario sopravvenuto che non abbia commesso l’abuso e non sia stato destinatario dell’ordine di demolizione inadempiuto.
- L’inottemperanza sanzionabile deve essere imputabile al soggetto destinatario dell’ordine di demolizione; la mera qualità di proprietario successivo dell’immobile abusivo non è sufficiente a fondare la responsabilità sanzionatoria.
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