Cassazione Civile, Ordinanza n. 33477/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Due società avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per attività di assistenza professionale. Il tribunale, dopo la conversione del rito, aveva accolto solo in parte l’opposizione e ridotto l’importo dovuto. In cassazione le società deducevano: 1) violazione delle norme sul procedimento monitorio e sulla prova scritta del credito professionale, sostenendo che la parcella posta a base del decreto non fosse vistata dal competente Consiglio dell’Ordine; 2) violazione degli artt. 2697 e 1460 c.c., assumendo che, una volta contestato l’inadempimento e la negligenza del professionista, spettasse a quest’ultimo dimostrare il diligente adempimento del mandato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito non avrebbe considerato una scrittura con cui le parti avevano pattuito che il compenso del professionista fosse calcolato con riferimento ai minimi tariffari, mentre erano stati liquidati valori medi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il tribunale aveva ritenuto generiche le contestazioni sulla diligenza professionale e le ricorrenti non avevano dimostrato che tali contestazioni fossero state tempestivamente formulate nel giudizio di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando l’omesso esame della pattuizione tra le parti sui minimi tariffari, fatto decisivo per la liquidazione del compenso. L’accoglimento del terzo motivo ha assorbito il primo. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dalle ricorrenti in tema di presupposti del decreto ingiuntivo e della documentazione posta a fondamento del credito
richiamato dalle ricorrenti in tema di prova scritta del credito professionale nel procedimento monitorio
art. 9 D. Lgs. n. 1 del 2012
richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina applicabile ai compensi professionali, ma senza un’autonoma decisione sul punto
richiamato dalle ricorrenti come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato dalle ricorrenti come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato per sostenere il riparto dell’onere della prova in tema di adempimento/inadempimento del professionista
richiamato per sostenere l’eccezione di inadempimento nei confronti del professionista
art. 1176, secondo comma, c.c.
richiamato dal giudice di merito come parametro della diligenza professionale, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il motivo che la investe
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non attacca la specifica ragione posta a base della decisione, è inammissibile.
- Chi deduce in cassazione l’erroneità della valutazione di merito sulla genericità o intempestività delle contestazioni deve indicare e dimostrare dove, nel giudizio precedente, tali contestazioni siano state effettivamente e tempestivamente formulate.
- In materia di compensi professionali, la pattuizione tra le parti sul criterio di liquidazione del compenso è un fatto decisivo: se esistente e valida, vincola il giudice nella determinazione del dovuto e la sua omissione integra vizio di omesso esame di fatto decisivo.
- La liquidazione del compenso professionale non può prescindere dalla disciplina o dagli accordi specificamente applicabili al rapporto; il giudice deve verificare se esistano pattuizioni che derogano ai valori tariffari ordinari.
- La contestazione dell’inadempimento del professionista richiede allegazioni tempestive e specifiche; doglianze generiche o formulate solo in fase conclusiva non sono idonee a fondare il sindacato sulla responsabilità professionale.
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