Cassazione Civile, Ordinanza n. 15620/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal procedimento di concordato preventivo avviato da una società poi dichiarata fallita. Dopo l'adunanza dei creditori, due voti contrari espressi da banche tramite rappresentanti/procuratori erano stati prima oggetto di richiesta di ratifica da parte del tribunale e poi ritenuti validi dai giudici di merito. La società debitrice ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. contro la dichiarazione di fallimento e contro la contestuale improcedibilità del concordato. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 174 l.fall. e vizio motivazionale, sostenendo che i voti contrari dovessero considerarsi invalidi per difetto di procura speciale conforme alla procedura concordataria, sicché avrebbe dovuto operare il silenzio-assenso e risultare approvato il concordato; ha inoltre contestato la possibilità di ratifica oltre il termine di venti giorni dall'adunanza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la corte territoriale avrebbe affrontato d'ufficio il tema dell'inapplicabilità ratione temporis del silenzio-assenso, assunto che la ricorrente riteneva non dedotto come motivo di reclamo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in tema di voto nel concordato preventivo, la manifestazione di voto è atto negoziale unilaterale suscettibile di ratifica e non richiede le forme del mandato né procura speciale preventiva, salvo il caso della rappresentanza fisica in adunanza. Ha evidenziato inoltre che la verifica dell'effettiva provenienza del voto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto delle procure contestate, rendendo insindacabile in cassazione l'accertamento di validità dei voti compiuto nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, osservandosi comunque che il tema del silenzio-assenso era stato trattato nel reclamo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo ex art. 18 l.fall.
è il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto il reclamo è stato respinto e la decisione confermata in cassazione
disciplina l'adunanza dei creditori nel concordato preventivo; la Corte ribadisce che il voto del creditore è atto negoziale unilaterale e che la procura speciale è richiesta solo per la rappresentanza fisica in adunanza, non per la mera espressione del voto
richiamato quale norma che mostra la semplicità ed equipollenza delle modalità di espressione del voto e che non impone la forma del mandato per il voto del creditore
invocato per lamentare ultrapetizione; la censura non è stata accolta perché il motivo è stato assorbito e, comunque, la questione del silenzio-assenso risultava trattata nel reclamo
art. 360 primo comma n.ri 3 e 5 cod. proc. civ.; art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.
norma sul perimetro del sindacato di legittimità, richiamata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale/procedurale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ne ha dato atto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, la manifestazione di voto del creditore ha natura di atto negoziale unilaterale ed è, in linea di principio, suscettibile di ratifica da parte del soggetto titolare del credito.
- La validità del voto espresso in adunanza o per le forme previste dalla procedura non richiede, salvo diversa previsione, una procura speciale contenente un espresso riferimento alla procedura concordataria; la procura speciale è necessaria solo quando il creditore intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza.
- L'accertamento della provenienza e della validità del voto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se la censura non riproduce adeguatamente gli atti rilevanti.
- La ratifica del voto può essere ritenuta ammissibile anche oltre il termine per l'esercizio del voto, se il sistema applicabile e la ricostruzione del giudice di merito conducono a riconoscere la validità originaria o comunque la sanabilità dell'atto.
- La censura per ultrapetizione non è accoglibile quando la questione considerata dalla corte territoriale risulta comunque già affrontata nel giudizio di merito o quando il motivo principale è infondato e l'ulteriore profilo resta assorbito.
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