Cassazione Penale, Ordinanza n. 33193/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo prospettava una rivalutazione alternativa delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita al giudice di legittimità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di nove mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore, deduceva con un unico motivo vizio di motivazione per la mancata assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La censura è stata ritenuta diretta, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una rilettura dei fatti, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in base alla quale l'imputato era stato condannato; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta contestata.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di assoluzione in presenza di insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte non accoglie la censura.
Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non consente la rilettura degli elementi di fatto né l'autonoma adozione di una diversa valutazione delle prove.
Applicato quanto alle conseguenze dell'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; una censura che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha attribuito alla Corte di cassazione il potere di procedere a una nuova autonoma ricostruzione o valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione di merito.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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