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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31086/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato, già iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ha agito per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico e il pagamento delle differenze, sostenendo che nella determinazione della quota B non dovesse applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La corte d'appello aveva accolto la domanda, escludendo sia la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, sia la persistente operatività del massimale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione della disciplina sulla decadenza, assumendo che essa si applicasse anche alle domande di ricalcolo della prestazione; secondo, violazione della disciplina sostanziale sulla pensione dei lavoratori dello spettacolo, sostenendo che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non fosse stato abrogato e dovesse ancora operare anche per la quota B.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, da un lato, che la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle pretese di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche, ma solo con effetti sulle differenze dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, non potendo estendersi all'intero diritto alla rideterminazione né ai ratei futuri. Dall'altro lato, ha ribadito che, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella quota B resta applicabile il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, poiché non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    La decadenza triennale si applica anche alle domande giudiziali di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche, ma limita solo le differenze sui ratei maturati anteriori al triennio dalla domanda, non l'intero diritto alla rideterminazione.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011

    La modifica normativa viene letta in continuità con la disciplina sulla decadenza previdenziale, secondo il consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 6 d.l. n. 103/1991

    È richiamato come coerente con l'idea che la decadenza incida solo sui ratei pregressi e non sul diritto a pensione in sé.

  • art. 38 Cost.

    Il diritto a pensione è considerato diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile; un'applicazione della decadenza all'intera pretesa di rideterminazione sarebbe incompatibile con la tutela del nucleo essenziale della prestazione.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi nella determinazione della quota B della pensione.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    La modifica legislativa non ha abrogato il massimale pensionabile, che permane nel sistema.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Non determina incompatibilità tale da comportare l'abrogazione tacita del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile.

  • art. 3 d.lgs. n. 182/1997

    Richiamato unitamente all'art. 4 quale fonte della disciplina successiva, ritenuta compatibile con il massimale.

  • art. 4 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Viene indicato come vizio denunciato per violazione di legge nel secondo motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La decadenza previdenziale triennale può colpire anche le azioni di ricalcolo della pensione, ma opera solo sulle differenze dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, non sul diritto alla rideterminazione né sui ratei successivi.
  • Nel sistema pensionistico, il diritto alla pensione non può essere inciso in modo da comprometterne il nucleo essenziale; l'interpretazione delle norme sulla decadenza deve quindi evitare effetti incompatibili con la tutela costituzionale della prestazione previdenziale.
  • Il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo permane applicabile alla quota B della pensione se non risulta abrogato in modo espresso o per incompatibilità con la normativa successiva.
  • La valutazione dell'abrogazione tacita richiede un'incompatibilità effettiva tra le discipline succedutesi; in mancanza, la norma speciale sul massimale continua a operare quale elemento strutturale del regime previdenziale di settore.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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