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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da una compravendita di attrezzature e materiale odontoiatrico inserita in una vendita a catena: un professionista aveva ordinato il materiale a un intermediario/commerciante, il quale lo aveva a sua volta richiesto a una società fornitrice. In primo grado era stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento, perché parte del materiale consegnato risultava diverso da quello pattuito e parte già usato, con condanna alla restituzione del prezzo; era stata inoltre accolta la garanzia della società fornitrice verso il venditore intermedio, con condanna di quest’ultima a rifondere la differenza tra quanto incassato dall’acquirente e quanto pagato alla fornitrice. In appello la decisione era stata confermata. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1742 e 1745 c.c., per avere la Corte d’appello attribuito alla presenza del suo agente all’apertura del plico un effetto di riconoscimento dei vizi e di imputazione alla società; (2) omesso esame di fatti decisivi in tema di riconoscimento dei vizi e responsabilità per inadempimento; (3) violazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c., per avere la Corte imputato alla ricorrente un inadempimento che sarebbe stato, in realtà, solo del venditore intermedio, e per aver escluso la scarsa importanza dell’inadempimento; (4) violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c., per avere la Corte dichiarato nuova e quindi inammissibile in appello la domanda di restituzione della merce proposta dopo la risoluzione. L’altra parte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la dichiarata tardività del proprio appello incidentale: sosteneva che, essendo stata la sentenza di primo grado notificata da lui stesso, il proprio gravame non doveva considerarsi precluso perché ammissibile come impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., in quanto l’impugnazione principale aveva rimesso in discussione l’assetto di interessi accertato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la sussunzione operata dalla Corte d’appello nell’art. 1745 c.c.: la sola presenza dell’agente della società all’apertura del plico contenente il materiale non basta a far ritenere che i reclami sui vizi o il riconoscimento degli stessi siano validamente imputabili alla preponente, perché la norma riguarda il contratto concluso per il tramite dell’agente o direttamente nella sua zona, non una vendita a catena come quella in esame. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. È stato poi accolto anche il ricorso incidentale, perché l’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. è ammissibile quando la parte sia stata destinataria dell’impugnazione principale e questa abbia rimesso in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza di primo grado; non è richiesto che l’incidentale investa il medesimo capo o uno solo dipendente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1742 c.c.

    Richiamato per escludere che la fattispecie concreta fosse regolata dalla disciplina della mediazione/agenzia evocata dalla Corte d’appello.

  • art. 1745 c.c.

    Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente

    La norma si applica al contratto concluso tramite l'agente o, secondo l'orientamento richiamato, al contratto concluso direttamente nella zona di competenza dell'agente; non è estensibile alla mera presenza dell'agente all’apertura del plico in una vendita a catena.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’imputazione dell’inadempimento e la risoluzione del contratto.

  • art. 1454 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione dell’inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per contestare la non scarsa importanza dell’inadempimento addebitato.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per censurare la declaratoria di novità/inammissibilità della domanda di restituzione della merce proposta in appello.

  • art. 334 c.p.c.

    Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza

    L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile per la parte contro la quale sia stata proposta l’impugnazione principale, quando questa rimetta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È utilizzato come parametro del motivo per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per la deduzione del vizio di legittimità in cassazione.

Massime di principio

  • La disciplina dei reclami e delle dichiarazioni prevista per il contratto concluso per il tramite dell’agente non può essere applicata in via estensiva a una semplice presenza dell’agente al momento dell’apertura della merce in una vendita a catena.
  • Per imputare alla preponente il riconoscimento dei vizi o dei reclami non è sufficiente la mera presenza dell’agente: occorre che la fattispecie rientri nel perimetro applicativo dell’art. 1745 c.c.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., quando la parte sia destinataria dell’impugnazione principale e questa alteri l’assetto di interessi delineato dalla sentenza, anche se l’incidentale investe un capo diverso da quello attaccato in via principale.
  • La funzione dell’impugnazione incidentale tardiva è consentire alla parte di evitare un’impugnazione cautelativa, in presenza di soccombenza reciproca o comunque di interesse a valutare se l’assetto accertato in sentenza resti stabile.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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