Cassazione Civile, Ordinanza n. 28482/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesto per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente il requisito della non manifesta infondatezza delle ragioni da far valere in giudizio; il successivo decreto del Presidente della Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In sede di opposizione, il richiedente deduceva che il giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza fosse errato e, in particolare, contestava che fosse stato valorizzato solo uno dei tre motivi del ricorso per cassazione originario, trascurando gli altri due. Con il primo motivo di ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto dell'opposizione, egli lamentava violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., deducendo un vizio motivazionale: sosteneva che il giudice avrebbe dovuto esaminare tutti i motivi del ricorso per cassazione ai fini della valutazione del fumus e spiegare perché li riteneva non solo infondati ma addirittura inammissibili. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 13, commi 1, 1-bis e 1-quater, e 131 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di appello e non essendo intervenuta revoca, non avrebbe potuto essere disposto il raddoppio del contributo unificato nel provvedimento presupposto, né poteva quindi ritenersi corretto il giudizio di manifesta infondatezza della censura proposta sul punto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio denunciabile in cassazione in tema di motivazione è solo quello che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, mentre la doglianza del ricorrente investiva al più una insufficienza motivazionale non più sindacabile. Ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata aveva comunque esplicitato la ragione del proprio convincimento, ossia la manifesta infondatezza della pretesa processuale posta a base dell'istanza di patrocinio. È stato poi ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'attestazione del giudice sull'ulteriore importo del contributo unificato riguarda solo il presupposto processuale della definizione dell'impugnazione con integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità; la verifica dell'effettiva debenza e delle eventuali cause di esenzione o di venir meno dell'obbligo spetta all'amministrazione e, se del caso, alla giurisdizione tributaria. La precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude quindi l'obbligo del giudice di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
norma richiamata quale base del procedimento di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
art. 74, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
il beneficio richiede la non manifesta infondatezza delle ragioni da far valere in giudizio; il giudice verifica il fumus della domanda o dell'impugnazione per la quale si chiede il patrocinio
la censura motivazionale è ammissibile solo nei casi di anomalia della motivazione costituzionalmente rilevante
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione dedotto, ma la Corte ribadisce che è sindacabile solo l'anomalia motivazionale estrema
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente la censura del mero difetto di sufficienza della motivazione nei limiti dedotti dal ricorrente
art. 13, commi 1, 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
l'ulteriore importo del contributo unificato è dovuto in presenza di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; il giudice deve dare atto dei presupposti processuali, mentre la verifica della debenza concreta spetta all'amministrazione
art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esenzione o la non debenza del contributo, ma non ritenuto ostativo al raddoppio processuale
norma del rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione
art. 8053/2014 e art. 8054/2014 c.p.c. (Cass. Sez. U.)
richiamate come arresti sul limite del sindacato di legittimità sulla motivazione
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
il contributo unificato aggiuntivo ha natura di debito tributario; il giudice dell'impugnazione deve attestare solo il presupposto processuale del rigetto/inammissibilità/improcedibilità, mentre la debenza concreta è valutata dall'amministrazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti incomprensibile; non è invece denunciabile il mero difetto di sufficienza o completezza argomentativa.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve compiere una valutazione prognostica sulla non manifesta infondatezza delle ragioni da far valere; può legittimamente fondare il rigetto anche sulla valutazione di uno solo dei motivi dell'impugnazione, se idoneo a sorreggere il giudizio di manifesta infondatezza.
- L'attestazione del giudice circa i presupposti per il raddoppio del contributo unificato riguarda soltanto il dato processuale dell'esito dell'impugnazione; l'eventuale esenzione, l'originaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato o altre ragioni incidenti sulla debenza concreta attengono alla fase amministrativa/tributaria e non impediscono l'inserimento dell'attestazione nel provvedimento.
- L'ammissibilità o la debenza del contributo unificato aggiuntivo non si contesta validamente deducendo soltanto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel grado precedente, poiché tale circostanza non esclude l'obbligo del giudice di dare atto del presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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