Cassazione Civile, Ordinanza n. 36348/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un avvocato ha proposto domanda di risarcimento ex art. 89 c.p.c. deducendo che, in un diverso giudizio nel quale assisteva alcuni clienti contro la compagnia di assicurazioni, quest'ultima aveva inserito nei propri atti espressioni sconvenienti e offensive rivolte anche al difensore. La domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice di pace; il tribunale aveva confermato il rigetto dell'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge per avere la sentenza impugnata dichiarato l'incompetenza del giudice adito e l'erronea inammissibilità della domanda, sostenendo di poter agire autonomamente perché non era parte del processo in cui erano state pronunciate le espressioni offensive; inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, assumendo che il tribunale non avesse spiegato perché il difensore, pur non parte di quel giudizio, non potesse proporre autonomamente l'azione risarcitoria ex art. 89 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo anche come manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e non consentiva di comprendere il collegamento tra le doglianze e la decisione censurata, così da non soddisfare i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. Inoltre ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la domanda di risarcimento per espressioni offensive o sconvenienti contenute negli atti processuali va proposta davanti al giudice del procedimento in cui tali espressioni sono state inserite, anche quando siano rivolte al difensore e questi non sia parte del giudizio; solo in ipotesi eccezionali, non ricorrenti nel caso concreto, è consentita un'azione autonoma. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La domanda di risarcimento per espressioni sconvenienti o offensive negli atti di causa deve essere proposta secondo le regole di competenza funzionale del procedimento in cui gli atti sono stati formati o depositati, salvo eccezioni determinate.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione idonea a far comprendere il contenuto della decisione impugnata e le ragioni specifiche delle censure; in difetto, è inammissibile.
La motivazione deve essere esistente e comprensibile; la doglianza di motivazione apparente è però irrilevante quando il ricorso non consenta di cogliere in modo pertinente il decisum impugnato.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale ai sensi del rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte soccombente può essere tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno per espressioni offensive o sconvenienti contenute in atti processuali va, di regola, proposta nel procedimento in cui tali espressioni sono state inserite, poiché la relativa competenza è funzionale e inderogabile.
- La legittimazione del difensore a chiedere il risarcimento per offese rivolte alla propria persona non comporta, di per sé, la possibilità di agire con un giudizio autonomo quando la condotta è inserita negli atti di una causa pendente.
- L'azione autonoma è ammessa solo in casi eccezionali, quali il contenimento delle espressioni in atti di una procedura esecutiva, in atti depositati in una fase che non consente domande, quando l'illecito sia solo del difensore e l'azione sia proposta esclusivamente contro di lui, o quando il procedimento si chiuda con un provvedimento non decisorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto meno nella parte necessaria a rendere intelligibili la decisione impugnata e il nesso tra questa e i motivi di censura; il mancato richiamo comprensibile del contenuto decisorio comporta inammissibilità.
- La censura di motivazione apparente non supera il vaglio di ammissibilità se il ricorso non consente comunque di ricostruire, in modo chiaro, quale sia la ratio della sentenza impugnata e perché essa sarebbe errata.
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