Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07056/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società in amministrazione straordinaria aveva agito in revocatoria fallimentare contro la banca per ottenere la restituzione di rimesse affluite su un conto corrente nel semestre anteriore alla domanda di concordato preventivo poi seguita dalla procedura concorsuale. La banca aveva eccepito decadenza e prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 69-bis l. fall. I giudici di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo che il termine triennale decorresse dalla dichiarazione di insolvenza. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 49 d.lgs. 270/1999 e 69-bis l. fall., sostenendo che: 1) il termine non potesse decorrere dalla dichiarazione di insolvenza ma, al più, dall’autorizzazione del programma commissariale di cessione dei complessi aziendali, perché prima di tale momento l’azione non era proponibile ex art. 2935 c.c.; 2) l’art. 69-bis l. fall. non fosse applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, che è disciplina speciale e non contiene un rinvio recettizio a quella norma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di autorizzazione ad agire del commissario, osservando che il commissario straordinario, salvo le eccezioni previste dall’art. 42 d.lgs. 270/1999, ha pieni poteri e non necessita di preventiva autorizzazione dell’Autorità di vigilanza per promuovere l’azione revocatoria. Nel merito, la Corte ha stabilito che l’art. 69-bis l. fall. non si applica all’amministrazione straordinaria: la disciplina speciale del d.lgs. 270/1999 non è derogata dalla norma generale successiva della legge fallimentare e l’art. 49 disciplina solo il periodo sospetto, non i termini di proposizione dell’azione. Ha inoltre confermato che, per la revocatoria nell’amministrazione straordinaria, la proposizione dell’azione è subordinata all’autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali, poiché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall.

    costituisce il fondamento dell’azione recuperatoria esperita dalla procedura concorsuale per rimesse ritenute revocabili

  • art. 69-bis l. fall.

    le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto

    non si applica alla procedura di amministrazione straordinaria; il termine ivi previsto riguarda le azioni della sezione fallimentare e non deroga alla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria

  • art. 49 d.lgs. n. 270/1999

    le azioni di massa possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento

    introduce, per l’amministrazione straordinaria, una condizione di proponibilità dell’azione revocatoria: senza autorizzazione del programma di cessione l’azione non può essere esercitata

  • art. 2935 c.c.

    il termine per esercitare il diritto decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per la revocatoria nell’amministrazione straordinaria ciò avviene con l’autorizzazione del programma di cessione

  • art. 2903 c.c.

    richiamato in via analogica quale disciplina della prescrizione dell’azione revocatoria quando manchi una norma speciale applicabile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 42 d.lgs. n. 270/1999

    individua le sole eccezioni ai pieni poteri del commissario straordinario; al di fuori di esse non è richiesta autorizzazione preventiva per promuovere l’azione revocatoria

  • d.lgs. n. 5/2006

    ha introdotto nell’ordinamento fallimentare l’art. 69-bis, successivamente invocato ma ritenuto non estensibile alla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria

  • d.l. n. 26/1979 conv. in l. n. 95/1979

    richiamato come disciplina previgente dell’amministrazione straordinaria, rispetto alla quale si era già affermato il regime di proponibilità dell’azione dalla fase liquidatoria

  • art. 55 d.lgs. n. 5/2006

    ha inserito l’art. 69-bis nella legge fallimentare, ma senza incidere sulla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria

  • art. 49 d.lgs. n. 270/1999, comma 2

    richiamato come norma di raccordo sulla decorrenza del periodo sospetto, non sui termini di proposizione delle azioni

  • art. 69-bis, primo comma, l. fall.

    qualificato dalla Corte come norma non applicabile alla fattispecie concorsuale speciale

Massime di principio

  • Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, le azioni revocatorie non soggiacciono al termine di decadenza o prescrizione previsto dall’art. 69-bis l. fall., perché la disciplina speciale del d.lgs. 270/1999 non è derogata da una norma generale successiva della legge fallimentare.
  • Per la proponibilità dell’azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria è necessaria l’autorizzazione dell’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali: prima di tale autorizzazione il diritto non può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c.
  • L’art. 49 d.lgs. 270/1999 disciplina il raccordo con il fallimento quanto al periodo sospetto delle azioni di massa, ma non introduce un autonomo termine di decadenza per l’esercizio dell’azione.
  • Il commissario straordinario, salvo i casi espressamente previsti, ha pieni poteri processuali e può proporre l’azione revocatoria senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
  • Quando manca una disciplina speciale sui termini di esercizio dell’azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria, trova applicazione in via analogica la disciplina della prescrizione propria dell’azione revocatoria ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.