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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra due fratelli relativo all'esecuzione di un atto transattivo del 5 giugno 2000 concernente rapporti di servitù e sistemazione di fondi confinanti. Un fratello sosteneva che l'altro avesse spostato lo scolo delle acque, alterato il deflusso naturale, violato le servitù indicate nell'accordo e coltivato a semina aree destinate al passaggio, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento della penale pattuita. Il convenuto contestava e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale. Nel corso del giudizio di primo grado il CTU favoriva una conciliazione, sfociata in un verbale di sopralluogo del 13 settembre 2014 contenente un nuovo accordo transattivo, ma tale intesa non veniva poi sottoscritta per dissenso su uno dei punti. Il Tribunale rigettava la domanda principale, dichiarava cessata la materia del contendere sulla riconvenzionale salvo la penale, poi confermata in Euro 5.000. In appello l'attore deduceva che l'intero giudizio avrebbe dovuto essere definito con cessazione della materia del contendere e lamentava l'omesso esame del verbale del 13 settembre 2014; inoltre censurava la sentenza per omessa pronuncia sugli altri motivi di gravame e per motivazione apparente o per relationem. In Cassazione ha riproposto due motivi: omesso esame di fatto decisivo relativo al nuovo accordo conciliativo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per asserita mancata decisione su tutte le censure di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse esaminato il preteso accordo transattivo del 13 settembre 2014 e avesse logicamente escluso la cessazione della materia del contendere, poiché permaneva un dissenso tra le parti sulla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute e sulle reciproche doglianze di inadempimento dell'accordo del 2000. Ha inoltre affermato che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso e non questioni o argomentazioni giuridiche; che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; e che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente perché per relationem, avendo preso posizione sui motivi di gravame e richiamato gli accertamenti del CTU. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 5; art. 360-bis, n. 1

    Il motivo ex n. 5 non può essere utilizzato per censurare questioni o argomentazioni, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; il filtro di inammissibilità può operare per ogni singolo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte di appello aveva preso in esame i motivi di gravame e li aveva disattesi.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione per relationem è legittima se il giudice del gravame dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sulle medesime ragioni in fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, ritenendone doverosa l'applicazione nel caso deciso con definizione accelerata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini delle impugnazioni incidentali.

  • Cass. S.U. n. 7155/2017

    Richiamata per il principio secondo cui il filtro dell'art. 360-bis c.p.c. comporta una declaratoria di inammissibilità.

  • Cass. n. 2268/2022

    Richiamata per definire l'omesso esame come riferibile solo a un fatto storico e non a questioni o argomentazioni.

  • Cass. n. 22601/2022

    Richiamata per affermare che la doppia conforme sussiste anche quando l'appello aggiunga argomenti ulteriori ma fondi la decisione sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • Cass. n. 22204/2021

    Richiamata per l'inconciliabilità tra omessa pronuncia e motivazione apparente/per relationem quando dedotte insieme nello stesso motivo.

  • Cass. n. 20883/2019

    Richiamata per la legittimità della motivazione per relationem se il giudice di appello spiega, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma.

  • Cass. S.U. n. 27195/2023

    Richiamata per la doverosità del pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • L'omesso esame censurabile in cassazione riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non una questione giuridica, una tesi difensiva o un'argomentazione logico-giuridica.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'eliminazione effettiva e condivisa del contrasto; se permane dissenso sulla portata o sulla validità dell'accordo sopravvenuto, la domanda originaria resta scrutinabile.
  • La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice del gravame renda percepibili le ragioni della conferma e consenta di ricostruire un percorso logico coerente.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile quando i due giudici di merito fondano la decisione sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni essenziali.
  • È inammissibile la censura che sovrappone in modo promiscuo omessa pronuncia e motivazione apparente, trattandosi di vizi diversi e non cumulabili in maniera indistinta nello stesso motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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