Cassazione Civile, Ordinanza n. 30846/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva edificato, su un fondo acquistato da due fratelli e poi da essa acquistato, un capannone industriale con uffici pertinenziali. I due fratelli avevano inizialmente concesso il fondo in comodato alla società per consentire la costruzione dell'opificio; in seguito avevano venduto il fondo alla medesima società, escludendo espressamente dalla vendita la costruzione realizzata a cura e spese dell'acquirente. Dopo il fallimento della società, i due soggetti proponevano una domanda ultratardiva di rivendica/restituzione, sostenendo di aver appreso del fallimento solo nel gennaio 2018 a seguito di una verifica notarile. Il giudice delegato respingeva la domanda, ma il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, la accoglieva dichiarando il diritto di proprietà superficiaria in capo agli opponenti e ordinando il rilascio dell'immobile. La curatela ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 92, 93 e 101 l. fall., sostenendo che, per le domande tardive o ultratardive, rileva la effettiva conoscenza del fallimento e non solo la conoscenza dell'apprensione del bene da parte della curatela, e che nel caso concreto i rivendicanti erano già a conoscenza del fallimento; con il secondo denunciava violazione degli artt. 934, 936 e 952 c.c., per omesso esame di documenti e per errata applicazione delle norme sulla costituzione di diritti reali. I resistenti proponevano controricorso e ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei canoni di affitto e vizi nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata in diritto la premessa del Tribunale secondo cui, per la domanda di rivendica ultratardiva, sarebbe stata rilevante solo la conoscenza di fatto dell'apprensione del bene da parte della curatela o la comunicazione ex art. 92 l. fall. La Corte ha affermato che l'art. 101 l. fall. richiede, per tutte le domande tardive e ultratardive, la prova che il ritardo dipenda da causa non imputabile, e che la conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento da parte dell'istante esclude tale causa non imputabile; tale principio vale anche per la domanda di restituzione o rivendica di beni mobili e immobili. Poiché dagli atti risultava che i rivendicanti erano stati già informati del fallimento almeno nel 2016, e lo stesso decreto impugnato dava per scontata tale conoscenza, la domanda non poteva essere proposta. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato, dichiarando che la causa non poteva essere iniziata ai sensi dell'art. 382 c.p.c. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito, così come il ricorso incidentale. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico dei resistenti in solido.
Norme richiamate
comunicazione al creditore da parte del curatore
La comunicazione del curatore è il riferimento legale che, se mancante, può integrare causa non imputabile del ritardo; tuttavia il curatore può provare che l'istante abbia comunque avuto conoscenza effettiva del fallimento.
domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili
La disciplina delle domande tardive si riferisce indistintamente anche alle domande di restituzione e rivendicazione, non solo a quelle di credito.
le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile
Il presupposto generale dell'ammissibilità della domanda tardiva o ultratardiva è la prova di una causa non imputabile del ritardo; la conoscenza effettiva del fallimento fa venir meno tale presupposto.
acquisizione del bene alla massa fallimentare ad opera del Curatore
La dichiarazione di fallimento comporta di regola l'acquisizione dei beni alla massa, salvo la possibilità di rinuncia secondo la disciplina fallimentare.
ultimo periodo del terzo comma
La Corte ha cassato senza rinvio perché la causa non poteva essere iniziata.
Norma invocata nel ricorso principale in relazione alla costituzione dei diritti reali sull'opificio, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Norma invocata nel ricorso principale in relazione alla costruzione eseguita da terzi sul fondo, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Norma invocata nel ricorso principale in relazione alla proprietà superficiaria, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Rilevata nel quadro della pretesa costituzione di un diritto reale sull'edificio costruito sul fondo altrui, ma non esaminata nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità delle domande tardive o ultratardive nello stato passivo fallimentare, il criterio decisivo è la prova che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile all'istante, e non la sola natura reale o creditoria della pretesa.
- La mancata comunicazione del curatore ex art. 92 l. fall. può integrare causa non imputabile del ritardo, ma il curatore può superare tale presunzione dimostrando che l'istante aveva comunque conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento.
- Il principio della conoscenza effettiva del fallimento rileva anche per la domanda di restituzione o rivendicazione di beni, poiché la disciplina dell'art. 101 l. fall. si applica in modo unitario a tutte le domande di ammissione al passivo, di restituzione e di rivendica.
- Quando dagli atti risulta che il terzo rivendicante conosceva già il fallimento, la domanda ultratardiva è inammissibile e il giudice deve cassare senza rinvio se la causa non poteva essere iniziata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →