Cassazione Penale, Ordinanza n. 12814/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna di un imputato per furto di energia elettrica, consumato nel territorio di Centuripe in un arco temporale esteso dal 3 dicembre 2011 al 22 settembre 2016, qualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi principali e integrato da tre motivi nuovi, contestava: 1) sotto il profilo della motivazione, l'affermazione di responsabilità per il furto di energia elettrica aggravato dall'essere commesso su cose destinate a pubblico servizio e utilità; 2) sotto il profilo della violazione di legge, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e delle aggravanti, sostenendo in sostanza che occorressero accertamenti di merito sull'effettiva consumazione di energia e sull'alimentazione dell'officina tramite l'impianto di by-pass; 3) il difetto di querela, ritenendo necessaria la querela per la procedibilità del furto. La difesa aveva inoltre depositato memoria con tre motivi nuovi sostanzialmente sovrapponibili ai motivi principali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo e il primo motivo nuovo generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla sentenza di merito con motivazione congrua; ha giudicato il secondo motivo e il secondo motivo nuovo non consentiti in cassazione perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e, comunque, manifestamente infondati, chiarendo che il furto di energia elettrica sussiste anche se l'allaccio abusivo sia materialmente eseguito da terzi e l'agente ne faccia poi uso; ha ritenuto infondato il terzo motivo e il terzo motivo nuovo sul difetto di querela, poiché il reato, per come contestato, era procedibile d'ufficio in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., correttamente contestata secondo il diritto vivente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del furto contestato.
Richiamato come aggravante contestata, insieme all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
"su cose destinate a pubblico servizio ed utilità"
Aggravante che rende il furto procedibile d'ufficio e che, nel caso concreto, era correttamente contestata.
Non espressamente citato, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica il vaglio di ammissibilità dei motivi in cassazione.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sollecitare accertamenti di merito preclusi alla Corte di cassazione.
- Nel furto di energia elettrica la responsabilità può sussistere anche quando l'allaccio abusivo alla rete sia stato materialmente eseguito da un terzo, purché l'imputato se ne avvalga e ne faccia uso.
- La circostanza aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio o utilità, se correttamente contestata, comporta la procedibilità d'ufficio del reato e esclude la necessità della querela.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motivi, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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