Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03706/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla compensazione operata da una banca, in data 13/8/2010, tra il saldo passivo di un conto corrente intestato alla società in amministrazione straordinaria e il saldo attivo di un diverso conto corrente della stessa società, alimentato con fondi pubblici vincolati. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda riconvenzionale della società, dichiarando illegittima la compensazione e condannando la banca alla restituzione della somma compensata con interessi legali. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: irrilevante l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per la mera ripartizione interna tra sezioni del medesimo Tribunale; opponibile alla banca il vincolo di destinazione delle somme previsto dall'art. 1, comma 1, d.l. 125/2010; conoscibile tale vincolo dalla banca mediante semplice verifica contabile, anche per la dicitura presente sul conto. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 24 l.fall. per non avere la sentenza riconosciuto l'incompetenza del Tribunale ordinario e rimesso la causa alla sezione fallimentare; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere escluso la sussistenza di elementi univoci che consentissero alla banca di riconoscere il vincolo di destinazione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la controversia era stata decisa dal medesimo Ufficio giudiziario, sicché la diversa assegnazione alla sezione fallimentare attiene alla ripartizione interna degli affari e non integra una questione di competenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la banca chiedeva in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la condanna della banca al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 l.fall.

    La deduzione di incompetenza della sezione del Tribunale non era fondata, perché la causa era stata trattata dallo stesso Ufficio giudiziario e la ripartizione tra sezioni interne non integra un vero problema di competenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l'uso di prove non dedotte o l'attribuzione di efficacia legale a prove prive di essa.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso prove legali o abbia considerato come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non è invece consentita per censurare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante la prospettazione di violazioni di legge che in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1, comma 1, d.l. 125/2010

    Il vincolo di destinazione delle somme era opponibile erga omnes e impediva non solo l'esecuzione forzata, ma anche la compensazione con crediti della banca.

  • art. 19, comma 13-bis, d.l. 79/2009

    Le somme affluite sul conto erano fondi vincolati destinati alla copertura di specifiche esigenze di cassa e di prosecuzione del servizio marittimo.

  • art. 19-ter, comma 19, d.l. 135/2009

    Le somme erano ulteriormente vincolate alla copertura di costi connessi all'ammodernamento della flotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La ripartizione degli affari tra sezioni del medesimo tribunale è questione di organizzazione interna e non integra, di regola, un problema di competenza suscettibile di determinare nullità del giudizio quando la causa sia stata trattata dallo stesso ufficio giudiziario.
  • Il vincolo legale di destinazione impresso a determinate somme di denaro è opponibile ai terzi e può precludere anche la compensazione, oltre all'esecuzione forzata, se la disciplina speciale lo impone.
  • Una censura formulata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o a sostituire l'accertamento di fatto del giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di riesame del merito; il controllo di legittimità resta limitato ai vizi tipizzati e non consente di ridiscutere l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Quando il giudice di merito accerta che il vincolo di destinazione delle somme era agevolmente conoscibile dal creditore mediante semplice verifica contabile, la compensazione operata in violazione di tale vincolo è illegittima.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniCompensazioneAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.