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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33307/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello nella parte in cui è stata ritenuta applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 416 comma 4 c.p. (la cd. 'scorreria in armi'); Di Maggio solleva inoltre censure sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, sulla qualificazione della materia esplodente/ordigno e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Cassazione accoglie parzialmente i ricorsi sul profilo dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 4: annulla senza rinvio la parte della sentenza che aveva applicato tale aggravante e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello per la nuova determinazione della pena. La Corte motiva che la locuzione 'scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie' richiede visibilità/ostentazione delle armi e un effetto di allarme sociale; il mero possesso o trasporto occulto di materiali esplosivi per l'esecuzione di reati-scopo non basta. I restanti motivi di Di Maggio (sussistenza dell'associazione, qualificazione dell'ordigno, determinazione della pena) sono stati respinti: le valutazioni di merito risultano congrue e non rivedibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen., comma 4

    scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie

    La Corte interpreta la circostanza come richiedente ostentazione/visibilità delle armi e un concreto effetto intimidatorio/allarme sociale; non è sufficiente la semplice disponibilità o il trasporto occulto di armi per commettere reati-scopo

  • legge n. 895/1967, art. 2

    attitudine alla micidialità

    Ai fini della qualificazione come ordigno esplosivo rileva l'attitudine micidiale anche se l'ordigno è confezionato in modo artigianale; la valutazione si fonda sia sull'analisi tecnica sia sugli effetti prodotti

Massime di principio

  • La circostanza aggravante dell'art. 416, comma 4 c.p. richiede non solo la disponibilità di armi, ma la loro ostentazione o visibilità nelle campagne o pubbliche vie con effetto di grave allarme sociale; il trasporto occulto finalizzato a commettere reati-scopo di per sé non basta.
  • In sede di Cassazione non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio di merito: censure che chiedono riconsiderazioni fattuali senza rilevanti profili di diritto sono inammissibili.
  • Per la qualificazione degli ordigni, conta l'attitudine alla micidialità e gli effetti prodotti; anche congegni artigianali possono rientrare nella nozione di ordigno esplosivo se dimostrano potenziale letale.
  • Se una circostanza aggravante viene esclusa in Cassazione, la sentenza viene annullata nella parte relativa e la determinazione della pena è rimessa al giudice del rinvio.
  • Nella valutazione dell'aggravante 'scorreria in armi' il giudice deve accertare elementi che dimostrino un aumento concreto del pericolo per l'ordine pubblico e un parallelo effetto intimidatorio nella collettività.

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