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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37254/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto di gas (pur assolvendo dal reato di violazione dei sigilli) e ha rideterminato la pena. Propone due motivi: (1) carenza/contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del furto e omesso esame di fatti decisivi (in particolare sull'apposizione/sottrazione del sigillo e sulla presunta sospensione dell'erogazione per morosità); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, con violazione del divieto di reformatio in peius e a norma degli artt. richiamati (art. 168 c.p., art. 597 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa il furto di gas, fondata sugli accertamenti tecnici: al secondo controllo risultava manomissione del sigillo e consumo diverso rispetto alla lettura precedente, con indicazione dell'interesse dell'imputato a beneficiare dell'erogazione. Quanto all'assoluzione per la violazione dei sigilli, la Cassazione ha spiegato che l'assoluzione non negava la manomissione materiale ma la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 349 c.p. Sulla sospensione condizionale della pena la Corte ha confermato la revoca operata in sede di gravame: il beneficio era stato illegittimamente concesso in primo grado perché l'imputato aveva precedenti ostativi (con condanna intermedia a pena detentiva), perciò la revoca è stata considerata un'attività puramente ricognitiva e non una riforma peggiorativa illegittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    La Corte territoriale aveva escluso la configurabilità integrale del reato di violazione dei sigilli nonostante l'accertata manomissione materiale, valutando non integrata la fattispecie specifica; la Cassazione ha confermato che l'assoluzione su questo capo non contraddice la prova della manomissione riscontrata al secondo accesso

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse sufficientemente logica e non affetta da omissione di esame rilevante

  • art. 168 cod. pen.

    Collegato al tema dei benefici (sospensione condizionale); la questione sollevata riguarda l'illegittimità della concessione del beneficio in presenza di precedenti ostativi

  • art. 597 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il divieto di reformatio in peius ma ha precisato che la revoca d'ufficio dei benefici concessi contra legem è ammissibile quando si tratti di attività puramente ricognitiva; pertanto l'eliminazione dei benefici da parte della Corte d'appello non ha violato l'art. 597 c.p.p.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte ha applicato il principio consolidato che impedisce la nuova concessione del beneficio se vi è, fra le condanne, una condanna intermedia a pena detentiva per delitto

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamato in ordine alla 'non menzione': la Corte osserva che la non menzione richiede incensuratezza e la prima condanna, perciò precedenti ostativi escludono la non menzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questo articolo

Massime di principio

  • La valutazione della prova tecnica (letture dei contatori e riscontro di consumi) e l'accertamento della manomissione dei sigilli possono legittimare la condanna per furto di utenze anche se la situazione fattuale (es. sospensione per morosità) è contestata: conta il momento e il contenuto dell'accertamento che dimostra la sottrazione
  • L'assoluzione per un reato tecnico (es. violazione di sigilli) non esclude automaticamente la responsabilità per altra fattispecie collegata (es. furto) se la ricostruzione complessiva dei fatti è coerente con l'estrazione di una diversa fattispecie
  • La revoca d'ufficio di benefici (sospensione condizionale, non menzione) concessi dal giudice di primo grado è ammessa quando sia frutto di attività puramente ricognitiva e si accerti che la concessione era contraria alla legge per l'esistenza di precedenti ostativi; tale revoca non costituisce necessariamente reformatio in peius
  • Per la concessione della sospensione condizionale è ostativa una condanna intermedia a pena detentiva per delitto anche se non sospesa: la presenza di tale condanna dimostra l'inesistenza della prognosi favorevole
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è necessario indicare in modo puntuale quali elementi probatori siano stati omessi o travisati; censure meramente reiterative o generiche sono spesso ritenute infondate dalla Corte di Cassazione

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