Cassazione Penale, Sentenza n. 21612/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza di non convalida dell'arresto operato in flagranza perché il giudice della convalida avrebbe applicato la normativa (art. 13, comma 2-ter d.lgs. n. 286/1998) nella sua formulazione di favore, ritenendo la fattispecie non sussistente. In particolare il giudice avrebbe considerato applicabile la disciplina prevista per lo straniero identificato in uscita durante i controlli alle frontiere esterne, mentre l'arrestato era stato trovato in ingresso al territorio nazionale (piattaforma italiana del Traforo del Monte Bianco). Il ricorso lamenta altresì errata applicazione degli artt. 380 e 391, comma 4, c.p.p. (limiti del sindacato in sede di convalida) e carenza/illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato. Ha accertato l'erronea interpretazione della norma da parte del giudice di merito: l'art. 13, comma 2-ter T.U. imm. si applica solo agli stranieri identificati in uscita durante controlli alle frontiere esterne, mentre il divieto massimo di reingresso previsto dall'art. 13, comma 14 è di cinque anni. Alla luce di ciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato legittimo l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 13, comma 13
Prevede il reato/illecito relativo al rientro nel territorio nazionale non autorizzato in presenza di provvedimento di espulsione; utilizzato come fattispecie base per l'arresto in flagranza.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 13, comma 2-ter
Norma ritenuta dalla Corte applicabile solo al caso dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli alle frontiere esterne; la Corte ha escluso la sua applicazione al caso di ingresso tramite piattaforma del Traforo del Monte Bianco.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 13, comma 14
Il termine del divieto di reingresso dello straniero espulso è pari a cinque anni
La Corte richiama che la durata massima del divieto di reingresso è di cinque anni e che tale previsione è quella rilevante per valutare la situazione dell'arrestato.
codice di procedura penale, art. 380
Regola la convalida dell'arresto; secondo la giurisprudenza richiamata, il sindacato del giudice di convalida è limitato alla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria.
codice di procedura penale, art. 391, comma 4
Rilevato come normativa che delimita le valutazioni che il giudice della convalida può svolgere (non sindacare la responsabilità penale o esigenze cautelari approfondite).
Intervento normativo che ha novellato il comma 2-ter dell'art. 13 T.U. immigrazione; la Corte lo cita per stabilire l'ambito applicativo della norma.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice nella convalida dell'arresto è ristretto al controllo della ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria; non può sostituirsi alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari.
- Le disposizioni favorevoli o eccezionali (es. art. 13, comma 2-ter T.U. imm.) vanno interpretate restrittivamente secondo il loro ambito applicativo: la disciplina prevista per chi è identificato in uscita alle frontiere esterne non si estende automaticamente a chi è stato fermato in ingresso su piattaforme come il Traforo del Monte Bianco.
- Il divieto massimo di reingresso dopo espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 14 T.U. imm. è di cinque anni; questo termine è parametro rilevante nella valutazione della sussistenza dell'illecito di rientro.
- Il Pubblico Ministero ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze di non convalida quando vi sia rischio di creare una 'riserva di pena' o di pregiudicare il prosieguo di procedimenti penali connessi: la cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio se la questione è di carattere normativo/interpretativo e non richiede accertamenti integrativi.
- Errore di diritto nella motivazione del giudice di convalida (soprattutto sulla applicabilità di norme speciali) può giustificare l'annullamento senza rinvio quando non sono necessarie ulteriori indagini di fatto.
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