Cassazione Civile, Ordinanza n. 31654/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, già socio al 50% e amministratore unico di una società a responsabilità limitata, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui gli era stato recuperato a tassazione, per l'anno 2012, un reddito da dividendi occulti ritenuti realizzati in seno alla società a seguito di accertamento in rettifica di maggior reddito in capo alla stessa. La CTR aveva respinto l'appello, rilevando tra l'altro che l'accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione, che il contribuente era socio rilevante e amministratore, e che non aveva provveduto alla regolare presentazione della dichiarazione né alla tenuta di una contabilità regolare; il reddito era stato desunto mediante accertamenti bancari. In cassazione il ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza deducendone, in sostanza, la contrarietà alle emergenze fattuali emerse nei giudizi di merito, ma senza formulare motivi specifici né indicare il parametro normativo asseritamente violato, riproponendo in modo generico doglianze di merito e una critica indistinta della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che il giudizio di legittimità è a critica vincolata e che i motivi devono essere specifici, tassativi e ricondotti in modo chiaro a uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; nella specie, il ricorso si risolveva in una generica contestazione della sentenza di appello e in una riproposizione di difese di merito, senza individuare puntualmente le violazioni denunciate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
tassative ragioni di impugnazione per cassazione
il ricorso per cassazione deve enucleare motivi immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tassative di vizio previste dalla norma; la critica generica e indistinta è inammissibile
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità, ove ne ricorrano i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato
richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere articolato in motivi specifici, ciascuno chiaramente riferito a uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una contestazione globale della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure di merito o a formulare doglianze promiscue e confuse, senza indicare con precisione quali norme siano state violate e in quale modo.
- La funzione del ricorso per cassazione è di critica vincolata: il motivo deve avere tassatività e specificità tali da consentire alla Corte di individuare immediatamente il vizio dedotto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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