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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30784/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., ristretto presso la Casa circondariale di L'Aquila, che aveva promosso reclamo in ottemperanza ex art. 35-bis Ord. pen. per ottenere l'esecuzione di tre precedenti ordinanze favorevoli. In particolare lamentava: 1) la mancata consegna di quotidiani che, secondo la sua prospettazione, gli erano stati riconosciuti con ordinanza del 2025, non eseguita dal direttore dell'istituto; 2) l'erroneità della decisione che aveva limitato i colloqui telefonici con il difensore a determinate fasce orarie, assumendo che nel carcere i colloqui dei detenuti comuni avvenissero in spazi separati e senza contatti con i detenuti 41-bis; 3) la mancata esecuzione di una precedente ordinanza che aveva autorizzato la restituzione di un personal computer e di CD-ROM, sostenendo altresì, in udienza, di avere interesse a far accertare l'illegittimità dell'asportazione dei beni anche a fini risarcitori. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge per asserita mera apparenza della motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo, sostenendo che il magistrato di sorveglianza avesse: acriticamente richiamato una nota amministrativa superata; omesso di sostituire il commissario ad acta; recepito senza adeguata verifica le indicazioni del direttore del carcere; e trascurato che il decreto applicativo del regime speciale non prevedeva la sottrazione del computer e dei CD-ROM.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in concreto, inammissibile. Ha ricordato che il giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis Ord. pen. è un procedimento meramente esecutivo e funzionale alla precedente decisione favorevole al detenuto, nel quale non possono introdursi domande nuove né può chiedersi la rivalutazione del merito della decisione originaria. Ha quindi osservato che le censure sui colloqui telefonici sollecitavano una rivalutazione del merito e della congruità logica della motivazione; che le doglianze sulla terza ordinanza introducevano questioni estranee e una pretesa risarcitoria non proponibile in quel giudizio; e che, quanto ai quotidiani, il ricorso era inidoneo perché non era stato allegato il reclamo originario, impedendo alla Corte di verificare la corrispondenza tra petitum e motivazione censurata. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    indica il regime detentivo speciale cui era sottoposto il detenuto, rilevante come contesto della vicenda, ma non oggetto di specifica interpretazione nel merito

  • art. 35-bis Ord. pen.

    il procedimento di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, non consente domande nuove né rivalutazioni del contenuto della decisione originaria e, avverso il provvedimento emesso in ottemperanza, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    indica il vizio dedotto in cassazione, ossia la violazione di legge

  • art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    richiamato dalla difesa per sostenere una richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'asportazione dei beni e un interesse risarcitorio, ma la Corte rileva che tale questione era estranea e non introduttibile nel giudizio

Massime di principio

  • Nel procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis Ord. pen. non è consentito introdurre domande nuove o questioni estranee rispetto al contenuto del provvedimento da eseguire; il giudizio ha funzione esclusivamente esecutiva e di conformazione dell'azione amministrativa alla decisione già definitiva.
  • Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, contestano la congruità logica della motivazione o chiedono una nuova valutazione del merito sono inammissibili nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in sede di ottemperanza, poiché il sindacato è limitato alla violazione di legge.
  • La mancata allegazione dell'atto presupposto o del reclamo originario impedisce alla Corte di verificare la corrispondenza tra domanda proposta e motivazione del provvedimento impugnato; in tal caso la doglianza resta meramente assertiva e non scrutinabile.
  • Nel giudizio ex art. 35-bis Ord. pen. la pretesa di far valere un interesse risarcitorio o di ottenere accertamenti ulteriori rispetto all'ottemperanza non può essere coltivata, perché altera l'oggetto del procedimento e ne eccede la funzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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