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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02552/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un soggetto che assumeva di essere creditore risarcitorio di un debitore il quale aveva ceduto un immobile a terza acquirente. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata e, in parte, erano state compensate le spese. Il ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. perché la corte d'appello aveva trattato la mancata pronuncia del tribunale sulla domanda di accertamento del credito come se fosse un rigetto implicito passato in giudicato, mentre si trattava di omessa pronuncia sulla quale, secondo il ricorrente, non si forma giudicato sostanziale e la cui mancata riproposizione in appello integra solo rinuncia processuale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. perché la corte territoriale aveva escluso l'eventus damni rilevando che il prezzo della vendita era stato quasi interamente impiegato per soddisfare altri debiti scaduti e garantiti del debitore, senza considerare che non tutto il ricavato era stato destinato a tali pagamenti e senza verificare l'effettiva incidenza del residuo patrimoniale sulle ragioni creditorie. La parte resistente ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione integrale disposta dalla corte d'appello in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo entrambi i motivi manifestamente fondati. Ha affermato che l'omessa pronuncia su una domanda non equivale a rigetto implicito né determina, per il solo mancato gravame, un giudicato sostanziale sul merito della domanda stessa; la mancata impugnazione vale solo come rinuncia processuale alla riproposizione nel medesimo giudizio. Ha inoltre censurato la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso l'eventus damni sulla base dell'uso del prezzo per il pagamento di debiti scaduti e garantiti, senza accertare compiutamente il residuo patrimoniale e la sua idoneità a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la presenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui il pregiudizio alle ragioni del creditore; il pagamento di debiti scaduti e garantiti può incidere sull'analisi, ma non esonera dall'accertare se residui comunque un pregiudizio alla garanzia patrimoniale.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla formazione del giudicato, esclusa nel caso di omessa pronuncia su una domanda non effettivamente decisa.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione di una domanda non decisa in appello integra una rinuncia di carattere processuale, non sostanziale, e non equivale a giudicato sul merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale presuppone un accertamento effettivo, specifico e concreto; non si forma sulla domanda rimasta priva di decisione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione delle norme processuali in tema di giudicato e omessa pronuncia.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione della norma sostanziale sull'azione revocatoria e, nel ricorso incidentale, sulla disciplina delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la compensazione integrale delle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale base procedurale della proposta di definizione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado omette di pronunciare su una domanda, la parte può far valere l'omissione in appello oppure riproporre la domanda in separato giudizio; il mancato gravame dell'omissione non produce giudicato sostanziale sul merito della domanda non decisa.
  • L'omessa pronuncia non è assimilabile a un rigetto implicito, salvo che dagli elementi della decisione emerga chiaramente una statuizione incompatibile con l'accoglimento della domanda omessa o un suo assorbimento in altra decisione.
  • L'azione revocatoria ordinaria richiede una valutazione concreta dell'eventus damni: non basta constatare che il prezzo del bene alienato sia stato utilizzato per pagare altri debiti, occorrendo verificare se, all'esito dell'operazione, il patrimonio residuo del debitore sia comunque insufficiente o meno idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
  • La garanzia del creditore va apprezzata in modo effettivo e non meramente formale; l'esistenza di debiti scaduti o garantiti del debitore non esclude automaticamente il pregiudizio revocatorio se permangono elementi patrimoniali idonei a incidere sulla soddisfazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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